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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35899/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 maggio 2025 della Corte d’appello di Napoli, relativa al fatto originariamente contestato come calunnia e riqualificato in falsa testimonianza. Con il primo motivo ha denunciato la mancata correlazione tra imputazione e sentenza. Con un ulteriore motivo ha contestato l’assenza del dolo della falsa testimonianza. La Corte rileva che la censura sulla correlazione è generica e reiterativa; la doglianza sul dolo è parimenti generica e, inoltre, non era stata proposta con l’atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato in termini di specificità il rilievo sulla correlazione tra accusa e decisione: i giudici di merito avevano richiamato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’eccezione perché il fatto era specificamente descritto nell’imputazione e la decisione si era limitata a riqualificarlo, senza modificare aspetti o dati essenziali della contestazione; la difesa aveva potuto esercitare pienamente le proprie prerogative. La riqualificazione giuridica è stata ricondotta al potere del giudice, soggetto soltanto alla legge e non vincolato al nomen iuris indicato dal pubblico ministero. Anche la censura relativa al dolo è stata dichiarata generica, alla luce della descrizione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado, e non era stata formulata in appello. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito si interrompe prima di specificarne il contenuto concreto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali siano state concretamente applicate.

Massime di principio

  • Il giudice può attribuire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, senza essere vincolato al nomen iuris indicato dal pubblico ministero, purché non siano modificati gli aspetti o i dati essenziali della contestazione e la difesa abbia potuto esercitare pienamente le proprie prerogative.
  • È generica la censura sulla mancata correlazione tra imputazione e sentenza quando non si confronti specificamente con la motivazione di merito secondo cui il fatto era già descritto nell’imputazione e la decisione ne ha operato soltanto la riqualificazione giuridica.
  • La doglianza sull’assenza dell’elemento soggettivo è inammissibile per genericità se non si confronta puntualmente con la descrizione del fatto e con la motivazione della decisione impugnata; nel caso deciso, la censura non era stata inoltre proposta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunniaFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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