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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 411/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino in relazione ai capi A) (bancarotta documentale) e B) (bancarotta patrimoniale). Il ricorrente denunciava travisamento e omessa valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte del rinvio aveva fondato la conferma della responsabilità su scritture e bilanci già ritenuti falsi con giudicato parziale (capo D), senza fornire nuovi riscontri idonei a dimostrare l'effettiva disponibilità delle immobilizzazioni e dei crediti contestati. Veniva altresì lamentata violazione degli artt. 627, n.3, e 628, n.2, c.p.p. per presunta mancata uniformità del giudice di rinvio alle indicazioni della sentenza rescindente; depositati anche motivi aggiunti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi ripropongono una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che il giudice del rinvio ha adeguatamente colmato le lacune motivazionali indicate nella precedente pronuncia di annullamento, fondando la conferma della responsabilità dell'imputato su elementi diversi e supplementari (documentazione contrattuale, consulenza tecnica del P.M., analisi dei conti correnti, inventari, riscontri extracontabili come intestazione di veicolo e contratto di affitto/alienazione). Perciò la valutazione del merito delle risultanze probatorie è stata ritenuta corretta e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stato disposto che la Corte d'appello proceda alla correzione di un errore materiale nel dispositivo relativo al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    norma richiamata per l'ammissibilità della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; utilizzata procedimentalmente nel caso per la rassegna della requisitoria

  • art. 223 legge fallimentare, secondo comma, n.2

    norma richiamata in fase di primo grado per la riqualificazione del capoverso D) (false comunicazioni sociali) in una diversa fattispecie ai fini della determinazione della pena

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione relativo al travisamento o omissione nella valutazione della prova; qui il ricorrente l'ha invocata per contestare la valutazione probatoria della Corte d'appello

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    norma che consente di dedurre la violazione di legge in cassazione; richiamata dal ricorrente per contestare l'operato del giudice di rinvio

  • art. 627 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione ai limiti e agli effetti dell'annullamento con rinvio; nella vicenda è stata discussa la misura in cui il giudice di rinvio sia vincolato alle indicazioni della Corte di cassazione

  • art. 628 cod. proc. pen.

    norma connessa alle conseguenze dell'annullamento e all'attività del giudice di rinvio; invocata nella censura sulla presunta mancata uniformità del giudice del rinvio alla pronuncia rescindente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per i limiti di riproduzione dei motivi in cassazione (limiti di riproduzione del ricorso), citata nell'ambito della esposizione dei motivi

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    norma che dispone l'inammissibilità dei motivi aggiunti se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; applicata per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti

Massime di principio

  • Dopo un annullamento parziale con rinvio, il giudice di merito può integrare e completare la motivazione e utilizzare argomentazioni diverse o elementi probatori supplementari per pervenire allo stesso risultato, purché non ripeta pedissequamente le ragioni già ritenute carenti dalla Cassazione.
  • Se parte dell'istruttoria contabile è stata qualificata come falsa con giudicato parziale, ciò non impedisce automaticamente l'utilizzazione di altri elementi (documenti contrattuali, atti notarili, escussioni tecniche, movimenti bancari, riscontri extracontabili) che possano dimostrare l'effettiva esistenza di beni o crediti; la corte di merito deve però dare adeguata motivazione sul perché tali elementi sono attendibili.
  • Il vizio di travisamento della prova in cassazione è rilevante solo se l'errore è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio o rende la motivazione macroscopicamente illogica; mere divergenze di valutazione o richieste di diversa lettura dei dati probatori non sono sufficienti.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare in modo specifico e puntuale quali elementi sarebbero stati travisati o omessi e dimostrare come ciò abbia incidere sul decisum; argomentazioni generiche o ri-proposizioni del merito sono destinate all'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, sono inammissibili anche i motivi aggiunti; la parte soccombente può essere condannata anche alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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