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Ordinanza

Ordinanza n. 824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 954 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione dell'esercizio del servizio di monopattini in sharing e l'esecuzione della relativa sanzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'esecuzione di una sanzione e un provvedimento di sospensione dell'esercizio del servizio di monopattini in sharing. L'appellante ha contestato la mancata concessione della tutela cautelare, deducendo la necessità di modulare il dies a quo dell'esecuzione della sanzione e rappresentando il pregiudizio derivante dall'immediata sospensione del servizio. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità o censure articolate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto che il dies a quo dell'esecuzione della sanzione potesse essere modulato, come già avvenuto da parte della stessa amministrazione, senza pregiudizio per l'interesse pubblico. Ha inoltre ravvisato evidente il periculum in mora derivante dal provvedimento di sospensione dell'esercizio del servizio di monopattini in sharing, nelle more della definizione del giudizio di primo grado. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In seguito all'accoglimento della tutela cautelare, il Consiglio di Stato ordina la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella valutazione della tutela cautelare, l'esecuzione di una sanzione può essere temporalmente modulata quando tale modulazione non arrechi pregiudizio all'interesse pubblico e risulti compatibile con la natura della misura amministrativa.
  • La sospensione dell'esercizio di un'attività economica di servizio può integrare il periculum in mora quando produca un pregiudizio immediato nelle more della definizione del giudizio di merito.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta davanti al TAR; il giudice d'appello può inoltre sollecitare la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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