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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38550/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la loro responsabilità in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e ha rideterminato la pena per Bucè. Bucè deduce violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi associativa: contesta che le circostanze probatorie siano insufficienti (una sola occasione di accompagnamento, atteggiamento non asservito, inidoneità delle prove sulla presenza nel vicolo degli Arena, ignoranza dei motivi dei controlli sulla Fiat Panda, rapporti familiari con Cutroneo e mera frequentazione anziché adesione associativa). Cortese deduce vizi di motivazione circa il suo presunto ruolo di collettore dei proventi (chi lo ha investito del ruolo, come si ricollega al sodalizio, prove della riscossione), chiede rinnovazione probatoria sulla trascrizione delle captazioni e censura il trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando la genericità e la mera riproposizione in cassazione di censure già svolte in appello senza vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte distrettuale. La sentenza di appello resta quindi confermata (con la rideterminazione della pena per Bucè come operata dalla Corte di appello), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma stimata in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma è stata applicata per l'accertamento del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto provati vari elementi (sequestri significativi, organizazione e ruoli degli Arena e dei sodali) idonei a dimostrare la struttura e la partecipazione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    Norma processuale richiamata per la disciplina del procedimento, senza incidenza sulla decisione di ammissibilità.

  • Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 (Caterino), Rv. 282139

    Richiamata per il principio secondo cui il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è a "forma libera": la partecipazione può manifestarsi in condotte diverse purché costituiscano un contributo apprezzabile agli scopi del sodalizio.

  • Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013 (Rodà e altro), Rv. 256080

    Principio richiamato sul valore probatorio delle registrazioni: è prova la registrazione stessa anche quando la trascrizione non riproduca integralmente i passaggi, e il giudice può ascoltare i supporti in camera di consiglio per valutarne il contenuto.

Massime di principio

  • La semplice frequentazione di soggetti criminali non esclude la responsabilità associativa quando emergano comportamenti concreti che costituiscono un contributo apprezzabile all'organizzazione (es. funzioni di supporto, accompagnamento, bonifica di automezzi, riscossione proventi).
  • Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione i vizi logico-giuridici della motivazione e non limitarsi a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni e le registrazioni audio costituiscono prova idonea anche se la trascrizione non è completa; il giudice può ascoltare direttamente i supporti acquisiti per valutarne il contenuto.
  • Il ruolo di 'riscossore' o di 'coordinatore' può essere desunto da elementi indiretti (frequenti contatti telefonici, modalità di incontri, incarichi in occasioni decisive) se collegati a un'attività illecita documentata.
  • Le istanze di rinnovazione probatoria o di nuove perizie vanno tempestivamente e specificamente formulate in sede di appello per evitare che siano poi considerate inammissibili o generiche in cassazione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la sua esclusione, se motivata sulla base di assenza di elementi favorevoli e precedenti penali, difficilmente è censurabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
  • Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione tale da compromettere la decisione: la mera contrapposizione degli elementi probatori non è sufficiente.

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