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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13134/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Tre censure: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Roma (si contestava che la sede effettiva della società fosse a Roma); 2) vizio di motivazione e mancato accertamento della causa di forza maggiore/crisi di liquidità (si sosteneva che la crisi fosse dovuta a inesigibilità di crediti, transazione fiscale, concordato e bilanci, quindi non imputabile all'imprenditore); 3) travisamento della prova documentale e domanda di applicazione delle nuove norme (art.13 comma 3-bis e 3-ter d.lgs. n.74/2000 e art. 131-bis c.p.) in quanto il debito era stato estinto secondo il piano di rateizzazione e, quindi, configurabile la non punibilità o la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. 1) Primo motivo: manifestamente infondato — la competenza territoriale è stata correttamente individuata in Bari sia sotto il profilo della sede effettiva dell'impresa sia per l'accertamento svolto da funzionari locali. 2) Secondo motivo: manifestamente infondato — la Corte ha ritenuto che la crisi di liquidità fosse riconducibile a scelte imprenditoriali (acquisizione immobili, accollo debiti) e non a cause non imputabili all'imprenditore; pertanto non è stata riconosciuta la forza maggiore o la non punibilità. 3) Terzo motivo: inammissibile per aspecificità — i documenti depositati in Cassazione non sono risultati idonei a provare in modo specifico l'estinzione del debito relativo al periodo contestato; la Corte ha richiamato il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare il merito e l'ammissione limitata di documenti nuovi solo se riferibili a norme sopravvenute o cause estintive e specifici sul punto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; il reato si consuma alla scadenza del termine utile per il pagamento e la crisi di liquidità esclude la colpevolezza solo se è dimostrato che l'inadempimento dipende da cause non imputabili e che sono state adottate tutte le iniziative per adempiere.

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 ... si determina a norma dell'art. 8 cod. proc. pen. ... Solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    Stabilisce il criterio di determinazione della competenza territoriale per i reati tributari (luogo di consumazione / luogo di accertamento come sussidiario). La Corte ha applicato il principio dell'effettività della sede aziendale e, in subordine, il luogo di accertamento.

  • art. 13, comma 3-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

    Introduce una ipotesi di non punibilità per omesso versamento IVA quando l'inadempimento dipende da cause non imputabili; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorressero i presupposti (la crisi era dovuta a scelte imprenditoriali).

  • art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia; b) l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato; c) l'entità del debito tributario residuo quando sia in fase di estinzione; d) la situazione di crisi ai sensi del codice della crisi d'impresa.

    Fornisce i criteri specifici per valutare la particolare tenuità nel reato tributario; la Corte ha ritenuto non valutabili gli indici prodotti dalla difesa per mancanza di documentazione specifica collegabile al periodo contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutato con riferimento alle circostanze al momento della commissione; le condotte post delictum possono rilevare solo nella misura in cui i criteri normativi (art.13 comma 3-ter) risultino applicabili e documentati.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio generale per determinare la competenza territoriale (luogo di consumazione del reato). Applicato in combinazione con l'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000 per i reati tributari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha riferito ai relativi lett. b), d), e) nel valutare la fondatezza delle censure sull'illogicità della motivazione, travisamento di prova e inerzia nell'esame della documentazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione, inclusa la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Competenza territoriale reati tributari: il luogo di consumazione si determina normalmente secondo l'art. 8 c.p.p. (luogo dove doveva essere effettuato il versamento) ma, per i reati del d.lgs. n. 74/2000, l'art. 18 prevede il criterio speciale del luogo di accertamento se non è possibile individuare il luogo di consumazione; va considerata la sede effettiva dell'impresa con prevalenza del principio di effettività.
  • Omesso versamento IVA (art. 10-ter): la crisi di liquidità non esclude automaticamente la colpevolezza; occorre provare che l'inadempimento dipende da cause non imputabili all'imprenditore e che sono state adottate tutte le iniziative ragionevoli per adempiere.
  • Forza maggiore e inesigibilità dei crediti: per ottenere la non punibilità ai sensi dell'art.13 comma 3-bis è necessario documentare specificamente l'inesigibilità (es. accertata insolvenza, sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento da amministrazioni pubbliche) e la non esperibilità di azioni idonee a superare la crisi.
  • Art. 131-bis e novellazioni tributarie: le modifiche normative che innestano criteri particolari (art.13 comma 3-ter) possono rendere rilevante l'adempimento successivo ai fini della tenuità, ma occorre produrre documentazione puntuale e specifica che colleghi l'estinzione del debito al periodo contestato; le condotte post delictum non bastano da sole se il fatto era di rilevante entità al momento della commissione.
  • Produzione di documenti in Cassazione: la Corte di cassazione non riesamina il merito; documenti nuovi sono ammessi solo se non potevano essere prodotti nei precedenti gradi o se attengono a norme sopravvenute o a cause estintive chiaramente pertinenti; pertanto è fondamentale depositare prove rilevanti già nei gradi di merito.
  • Valutazione delle scelte imprenditoriali: quando la crisi di liquidità derivi da scelte di investimento o acquisizioni che hanno comportato immobilizzo di risorse, ciò può essere ritenuto rischio d'impresa e non causa di non punibilità per omesso versamento.
  • Strategia difensiva consigliata in casi analoghi: documentare nominativi e prove degli inadempimenti dei debitori, produrre atti ufficiali (sentenze, atti di transazione con allegati chiari), dimostrare tentativi concreti di reperire liquidità e presentare tempestivamente tutte le prove nei gradi di merito; in Cassazione concentrare la difesa su vizi di diritto e sulla corretta applicazione delle norme sopravvenute con documentazione che dimostri la loro rilevanza specifica.

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