Ordinanza n. 166/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza n. 381/2026 pubblicata il 9 febbraio 2026 e notificata il 4 marzo 2026, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1846/2022 R.G. proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 81081/2002 dell'11 agosto 2022 di rigetto dell'istanza di ritiro in autotutela del provvedimento di diniego di sanatoria n. 454 del 15 ottobre 1993 e dell'ordinanza di demolizione n. 137 del 23 febbraio 1996 oltre che per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto dell’istanza di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria edilizia e dell’ordinanza di demolizione, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che l’istanza di autotutela era diretta a rimettere in discussione il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, provvedimenti già divenuti definitivi poiché il precedente ricorso contro di essi era stato dichiarato perento. Era inoltre formulata una domanda di risarcimento del danno.
La decisione
In sede cautelare il CGARS, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che l’istanza di autotutela sembrava essere stata utilizzata per rimettere in discussione il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, ormai cristallizzati per effetto della definitività derivante dalla perenzione del ricorso precedentemente proposto contro tali atti. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in favore del Comune in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- L’istanza di autotutela non può essere utilizzata, in assenza di specifiche ragioni autonome, per riaprire la contestazione di provvedimenti amministrativi ormai definitivi e cristallizzati, quando il precedente ricorso contro tali provvedimenti sia stato dichiarato perento.
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito difetta quando l’impugnazione si fondi sulla pretesa di rimettere in discussione, mediante un’istanza di autotutela, atti amministrativi ormai definitivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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