Cassazione Penale, Ordinanza n. 26896/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di merito non meglio descritta nel testo. La Corte non entra nel contenuto delle doglianze sostanziali, perché rileva che l'atto di impugnazione è privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: a fronte di una motivazione di appello ritenuta ampia e logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura, rendendo impossibile al giudice dell'impugnazione individuare con precisione i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, osservando che le censure non erano adeguatamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e indicate con chiarezza, così da consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e controllare la motivazione della decisione impugnata.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ... al versamento della somma ... a favore della cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
È richiamata a fondamento della necessità di verificare la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche: non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata se non vengono indicati in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione ampia e logicamente coerente, il ricorso che non si confronti puntualmente con tale motivazione è inammissibile per difetto di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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