Cassazione Penale, Ordinanza n. 32324/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure dedotte erano inammissibili perché non riguardavano alcuno dei motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il testo disponibile non espone il contenuto specifico delle censure formulate dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per indeducibilità delle censure, ritenendo che esse non rientrassero tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per i motivi specificamente indicati dalla disposizione.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità»
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono inammissibili le censure estranee all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento deduce esclusivamente motivi non riconducibili all'elenco tassativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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