Cassazione Penale, Sentenza n. 37875/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il furto di un motociclo Honda SH, denunciando un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Specificamente, l'appellante aveva contestato la propria responsabilità sostenendo che la circostanza ritenuta dal Tribunale (aver fornito aiuto nello spostamento del motociclo) non dimostrerebbe di per sé la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo; la Corte d'appello, però, non ha risposto a tale censura, ritenendo erroneamente che l'appello non contestasse la responsabilità ma riguardasse solo il trattamento sanzionatorio. Inoltre la Corte ha motivato il diniego dell'attenuante richiamando fatti (beni sottratti da un'autovettura) incongrui rispetto al caso concreto (furto di motociclo).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è priva di pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio sia sotto il profilo fattuale sia rispetto ai punti devoluti in appello. Ha censurato l'omissione di risposta alle specifiche censure sull'affermazione di responsabilità e l'incongruenza nella valutazione dell'attenuante. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 debba essere motivato in modo pertinente e coerente rispetto ai fatti; l'utilizzo di fatti non riferibili al caso concreto (riferimento a beni sottratti da un'autovettura) costituisce vizio di motivazione che rende illegittimo il diniego dell'attenuante
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
La Corte ha trattato il ricorso nelle forme previste da tale disposizione (procedimento senza intervento delle parti); la norma è stata richiamata per giustificare la modalità di trattazione del ricorso, ma non incide sul merito delle censure circa la mancata e incongrua motivazione
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere espressamente e specificamente a tutte le censure proposte in appello: l'omissione di risposta costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento in cassazione
- Le motivazioni che sostengono il diniego di attenuanti devono essere coerenti con i fatti contestati; riferimenti a circostanze estranee o incongruenti (es. furto di beni in autovettura invece che di un motociclo) compromettono la validità della conclusione
- Se la decisione impugnata travisa l'oggetto dell'appello (ad es. affermando che non si è contestata la responsabilità quando invece lo si è fatto), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe evidenziare con precisione nei motivi di appello la differenza tra contestazione della responsabilità e questioni di sanzione, richiedendo espressa valutazione motivata delle singole censure
- Quando la motivazione è manifestamente incongrua o non pertinente ai punti devoluti, la strategia efficace è il ricorso per cassazione mirato a far emergere omissioni e contraddizioni nella motivazione
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