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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03066/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'impugnazione non si misurasse con il fondamento giuridico della revoca della sospensione condizionale della pena, ossia la commissione del nuovo reato entro il quinquennio dalla irrevocabilità della precedente sentenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/12/2024 non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte d'appello aveva ritenuto che la commissione di un nuovo reato nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza relativa al primo reato comportasse, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente revoca della sospensione condizionale disposta in primo grado. Il ricorso non censura efficacemente tale argomentazione centrale.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    La commissione di un nuovo reato nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza relativa al primo reato determina la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena, legittimando la revoca del beneficio già concesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La commissione di un nuovo reato nel quinquennio dalla irrevocabilità della precedente sentenza integra una causa legale di decadenza dalla sospensione condizionale della pena.
  • La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale comporta la revoca della sospensione originariamente disposta dal giudice di primo grado.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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