Ordinanza n. 311/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 289/2005 - n.r.g. 366/2005, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.04.2025, opposto e munito di formula esecutiva il 30.04.2009, confermato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 287/2009 – n.r.g. 1368/2005, a sua volta confermata definitivamente con la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 399/2023 - rg 154/2018, resa a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 5103/2018 – n.r.g. 8515/2015 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello n. 32/2015 – n.r.g. 68/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 63/2026 e inerzia del commissario ad acta nominato nella medesima sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, deducendo la perdurante inottemperanza del Comune alla sentenza del TAR Molise n. 63/2026 e l’inerzia del commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale, ha chiesto la sostituzione del commissario. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno da inadempimento del commissario, la condanna del Comune e/o del commissario al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese del subprocedimento. L’istanza non risultava notificata alla controparte.
La decisione
Il TAR ha accertato che né il Comune né il commissario ad acta avevano fornito elementi sulle attività svolte e che il commissario non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza n. 63/2026. Ha quindi ritenuto giustificata la decadenza del Segretario comunale dall’ufficio di commissario ad acta per persistente condotta omissiva e lo ha sostituito, ratione muneris, con il Prefetto di Campobasso, cui è stata attribuita la facoltà di delegare l’incarico a un funzionario di adeguata professionalità. Il nuovo commissario dovrà, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla precedente notificazione dell’ordinanza, dare integrale esecuzione alla sentenza n. 63/2026, provvedendo al pagamento delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo e delle spese di lite, nonché delle spese liquidate dal TAR. Le ulteriori domande della ricorrente, incluse quelle risarcitorie, relative alla penalità di mora e alla trasmissione degli atti alla Corte dei conti, sono state disattese allo stato, anche perché proposte con un’istanza non notificata alla controparte e, in larga parte, ritenute irrituali. L’ordinanza non reca una specifica statuizione sulle spese del subprocedimento.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di penalità di mora; la relativa domanda non è stata accolta allo stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia del commissario ad acta nominato dal giudice per dare esecuzione al giudicato può giustificarne la decadenza dall’ufficio e la sostituzione con un diverso commissario.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare ratione muneris un organo pubblico quale commissario ad acta, attribuendogli la facoltà di delegare l’incarico a un funzionario dell’ufficio dotato di adeguata professionalità.
- La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta quando l’amministrazione e il commissario non forniscano elementi conoscitivi sulle attività compiute e risulti accertata la mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali entro il termine assegnato.
- Le domande ulteriori introdotte nel subprocedimento di ottemperanza mediante un’istanza non notificata alla controparte possono essere disattese, soprattutto quando risultino irrituali e non sia stato assicurato il contraddittorio.
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