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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18057/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo riproduceva in modo sostanzialmente identico le doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza offrire una confutazione puntuale della motivazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15/07/2024 che aveva confermato il giudizio di responsabilità per i reati a lui contestati. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie poste a base della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo non consentito in sede di legittimità: si trattava infatti della pedissequa riproposizione dei motivi già dedotti in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni del rigetto operate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato in modo implicito il limite del sindacato di legittimità sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, che non può tradursi in una mera riproposizione delle censure di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, anche se accompagnato da formule assertive di dissenso dalla decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, confrontandosi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto delle doglianze.
  • La deduzione di vizio di motivazione non può consistere in una mera rivalutazione delle prove o in una contestazione generica della lettura probatoria compiuta dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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