Cassazione Penale, Ordinanza n. 05079/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la deduzione difensiva sulla prescrizione. La decisione di merito di secondo grado resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, in presenza della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., richiamata dall'art. 161, secondo comma, c.p., il termine di prescrizione del reato di evasione risulta pari a dieci anni dalla commissione del fatto; poiché il fatto è stato commesso il 19 luglio 2015 e la decisione di secondo grado è dell'11 luglio 2024, il termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
La recidiva contestata rileva ai fini del computo della prescrizione, comportando l'applicazione del regime più sfavorevole previsto dalla disciplina richiamata.
Il richiamo alla recidiva ex art. 99, quarto comma, determina l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, rispetto al termine base.
Disciplina l'interruzione del corso della prescrizione, il cui effetto è considerato nel calcolo del termine finale di estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando l'imputato è dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., la disciplina della prescrizione può subire un allungamento del termine di base nei limiti previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata se il termine prescrizionale, correttamente calcolato tenendo conto delle cause di aumento previste dalla legge, non è ancora decorso alla data della decisione impugnata.
- Il controllo di legittimità sulla prescrizione richiede una verifica del dies a quo, del termine base e degli effetti della recidiva sul computo, senza che una mera allegazione difensiva sia sufficiente a fondare l'estinzione del reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →