Sentenza del 02/09/2016 n. 4515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Contratto di stock lending nullo per causa illecita - Conseguente indeducibilità degli oneri finanziari generati dal contratto di stock lending − Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Il contratto di stock lending è stato qualificato come nullo per illiceità della causa e gli oneri finanziari da esso derivanti sono stati considerati indeducibili, con conseguente legittimità del recupero fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale degli oneri finanziari generati da un contratto di stock lending. Il contratto è stato ritenuto non riconducibile a un'effettiva e reale volontà negoziale delle parti, ma stipulato esclusivamente per creare nei confronti dei terzi una parvenza giuridica e documentale. Tale finalità determina l'illiceità della causa e, quindi, la nullità del contratto. Di conseguenza, gli oneri finanziari contabilizzati sulla base di un contratto nullo non possono essere considerati componenti negativi fiscalmente deducibili.
Norme richiamate
Principi civilistici sulla nullità del contratto per illiceità della causa
Il contratto di stock lending che non sia riconducibile all'effettiva e reale volontà negoziale delle parti, in quanto posto in essere al solo fine di documentare fittiziamente di fronte ai terzi una mera apparenza giuridica, è da ritenersi nullo per illiceità della relativa causa.
Un contratto privo di una reale funzione negoziale e utilizzato per creare una situazione solo apparente è nullo quando la sua causa concreta è illecita.
Principi fiscali sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito
Il contratto nullo non può costituire titolo idoneo alla deduzione di componenti negativi di reddito.
La deduzione fiscale di un costo presuppone l'esistenza di un valido titolo giuridico e di un'operazione effettiva; costi fondati su un contratto nullo non sono deducibili.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un costo non dipende soltanto dalla sua contabilizzazione o dalla documentazione formale, ma anche dalla validità giuridica e dall'effettività dell'operazione sottostante.
- Un contratto può essere considerato nullo quando non riflette una reale volontà negoziale, ma serve esclusivamente a creare un'apparenza giuridica o a ottenere un vantaggio fiscale.
- In presenza di operazioni finanziarie complesse, è necessario dimostrare una concreta funzione economica, una reale esecuzione e una coerente assunzione di rischi e obblighi da parte dei contraenti.
- La nullità civilistica del contratto può comportare conseguenze fiscali dirette, inclusa l'indeducibilità degli oneri e degli altri costi contabilizzati in base a quel contratto.
- La forma documentale dell'operazione non è sufficiente a legittimare la deduzione se l'Amministrazione finanziaria dimostra che l'operazione è meramente apparente o priva di sostanza economica.
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