Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per due profili principali: 1) omissione, nella determinazione della pena, dell'aumento correlato al riconoscimento del vincolo della continuazione nonostante la motivazione avesse esplicitamente ritenuto la sussistenza della continuazione; 2) motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché il Tribunale si era limitato a richiamare il contesto di marginalità sociale senza indicare gli elementi specifici che giustificassero la valutazione favorevole, tralasciando elementi emersi in giudizio indicativi di elevata capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha dichiarato fondati i motivi relativi all'omessa determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e alla carenza motivazionale sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto (determinazione dell'aumento per la continuazione e motivazione integrata sulle attenuanti). Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna sul piano della responsabilità rimane confermata).
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria collegata al reato continuato: la Corte riconosce che la violazione di legge riguarda la mancata applicazione dell'incremento sanzionatorio conseguente al vincolo di continuazione
Citato tra i riferimenti normativi la cui corretta applicazione e motivazione è stata contestata, in relazione alla valutazione delle circostanze e della disciplina sanzionatoria
Indicato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve motivare la sussistenza delle attenuanti secondo i criteri di cui all'art. 133 e distinguere se gli elementi siano riferibili al singolo fatto o alla persona
Norma del codice penale relativa a uno dei reati ascritti all'imputato (furto con strappo o rapina a seconda del contesto); richiamata nella rubricazione dei capi di imputazione
Norma richiamata in relazione a uno dei reati (minacce), parte della imputazione oggetto del giudizio
Norma richiamata tra le fattispecie ascritte (lesioni), inserita nella rubrica dei capi di imputazione
Norma richiamata in connessione con le lesioni (circostanze e connotazioni previste dalla norma), parte della rubrica
Richiamata in relazione alla qualificazione dei fatti di lesioni aggravate o correlate a determinate circostanze (collegamento normativo con artt. 582 e 585)
Massime di principio
- Se il giudice riconosce il vincolo della continuazione deve comunque determinare e motivare l'aumento di pena correlato: una semplice enunciazione della continuazione senza quantificazione e motivazione degli aumenti rende la motivazione apparente e può giustificare annullamento parziale del trattamento sanzionatorio.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede specifica motivazione secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente richiamare elementi sociologici o generici (es. marginalità) senza spiegare come tali elementi ricadano positivamente sul singolo imputato.
- Nel reato continuato va distinto il fondamento della riduzione per attenuanti: se basata su elementi oggettivi riferibili al singolo fatto, la riduzione può riguardare solo quel fatto; se basata su elementi soggettivi riferibili alla persona (comportamento complessivo, personalità, circostanze personali), la riduzione può estendersi a tutti i reati uniti dalla continuazione. Il giudice deve chiarire quale criterio ha adottato.
- La Corte può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per la nuova determinazione della pena, mantenendo invece fermo il giudizio di responsabilità quando la condanna sul piano della colpevolezza risulti adeguatamente motivata.
- Il Procuratore generale può validamente impugnare in Cassazione vizi sia di diritto (omissioni nell'applicazione normativa) sia di motivazione, specie quando la motivazione risulta apparente o omissiva rispetto ai parametri normativi applicabili.
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