Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per due profili principali: 1) omissione, nella determinazione della pena, dell'aumento correlato al riconoscimento del vincolo della continuazione nonostante la motivazione avesse esplicitamente ritenuto la sussistenza della continuazione; 2) motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché il Tribunale si era limitato a richiamare il contesto di marginalità sociale senza indicare gli elementi specifici che giustificassero la valutazione favorevole, tralasciando elementi emersi in giudizio indicativi di elevata capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha dichiarato fondati i motivi relativi all'omessa determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e alla carenza motivazionale sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto (determinazione dell'aumento per la continuazione e motivazione integrata sulle attenuanti). Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna sul piano della responsabilità rimane confermata).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria collegata al reato continuato: la Corte riconosce che la violazione di legge riguarda la mancata applicazione dell'incremento sanzionatorio conseguente al vincolo di continuazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citato tra i riferimenti normativi la cui corretta applicazione e motivazione è stata contestata, in relazione alla valutazione delle circostanze e della disciplina sanzionatoria

  • art. 133 cod. pen.

    Indicato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve motivare la sussistenza delle attenuanti secondo i criteri di cui all'art. 133 e distinguere se gli elementi siano riferibili al singolo fatto o alla persona

  • art. 628 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa a uno dei reati ascritti all'imputato (furto con strappo o rapina a seconda del contesto); richiamata nella rubricazione dei capi di imputazione

  • art. 612 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione a uno dei reati (minacce), parte della imputazione oggetto del giudizio

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata tra le fattispecie ascritte (lesioni), inserita nella rubrica dei capi di imputazione

  • art. 585 cod. pen.

    Norma richiamata in connessione con le lesioni (circostanze e connotazioni previste dalla norma), parte della rubrica

  • art. 576 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla qualificazione dei fatti di lesioni aggravate o correlate a determinate circostanze (collegamento normativo con artt. 582 e 585)

Massime di principio

  • Se il giudice riconosce il vincolo della continuazione deve comunque determinare e motivare l'aumento di pena correlato: una semplice enunciazione della continuazione senza quantificazione e motivazione degli aumenti rende la motivazione apparente e può giustificare annullamento parziale del trattamento sanzionatorio.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede specifica motivazione secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente richiamare elementi sociologici o generici (es. marginalità) senza spiegare come tali elementi ricadano positivamente sul singolo imputato.
  • Nel reato continuato va distinto il fondamento della riduzione per attenuanti: se basata su elementi oggettivi riferibili al singolo fatto, la riduzione può riguardare solo quel fatto; se basata su elementi soggettivi riferibili alla persona (comportamento complessivo, personalità, circostanze personali), la riduzione può estendersi a tutti i reati uniti dalla continuazione. Il giudice deve chiarire quale criterio ha adottato.
  • La Corte può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per la nuova determinazione della pena, mantenendo invece fermo il giudizio di responsabilità quando la condanna sul piano della colpevolezza risulti adeguatamente motivata.
  • Il Procuratore generale può validamente impugnare in Cassazione vizi sia di diritto (omissioni nell'applicazione normativa) sia di motivazione, specie quando la motivazione risulta apparente o omissiva rispetto ai parametri normativi applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.