Cassazione Penale, Sentenza n. 17708/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 09/02/2021. Il ricorrente sostiene che il suo difensore non fu tempestivamente informato del deposito della sentenza e che la cancelleria avrebbe rassicurato sul mancato deposito, impedendo così la tempestiva proposizione del gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza per mancanza di prova rigorosa del fatto ostativo. Pur richiamando il principio secondo cui l'errata informazione della cancelleria può integrare forza maggiore idonea a giustificare la rimessione in termini, la Corte ha precisato che l'istante deve provare tale circostanza mediante attestazione di cancelleria o altro atto/fatto certo. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a richiamare quanto dichiarato dal difensore senza fornire documentazione ufficiale idonea. Perciò istanza rigettata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la restituzione nel termine per impugnare se l'omissione è dovuta a causa non imputabile all'interessato (es. forza maggiore); la Corte interpreta la norma nel senso che l'evento impeditivo deve essere provato in modo rigoroso, preferibilmente con attestazione di cancelleria o altro documento certo
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015; Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007
Conferma il principio che l'errata informazione della cancelleria può costituire causa di forza maggiore, ma richiede prova rigorosa tramite documenti ufficiali; mere dichiarazioni del difensore non sono sufficienti
Massime di principio
- L'errata comunicazione della cancelleria può giustificare la rimessione in termini solo se documentata con attestazioni ufficiali o altri atti certi
- Dichiarazioni del difensore o resoconti verbali non costituiscono prova sufficiente per ottenere la restituzione nel termine
- Chi chiede la rimessione ha l'onere probatorio rigoroso di dimostrare non solo l'errore della cancelleria ma anche il nesso causale con l'omesso esercizio dell'impugnazione
- In caso di rigetto dell'istanza per carenza probatoria, è frequente la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali
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