Cassazione Penale, Ordinanza n. 19176/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto analitico oltre a qualificare il primo come mera doglianza in punto di fatto e il secondo come argomentazione confutativa, comunque sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e respinte in tema di responsabilità e di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria insistendo per l'ammissibilità del ricorso e chiedendo la rinnovazione/rimessione degli atti al Presidente della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano, da un lato, mere censure di fatto e, dall'altro, argomentazioni confutative e riproduttive di questioni già affrontate dalla sentenza impugnata con motivazione giuridicamente corretta, in particolare quanto al giudizio di responsabilità e al diniego della particolare tenuità del fatto per mancanza di minima offensività. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente la prova che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto privo della minima offensività, con motivazione non manifestamente illogica già resa dal giudice di merito.
Non citato nel testo.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere doglianze di fatto o in censure confutative che riproducano questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata.
- La deduzione del diniego della particolare tenuità del fatto non può tradursi in una generica contestazione del giudizio di merito, quando la motivazione sul punto sia logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo prova che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto quando le censure siano dirette solo a contestare il merito della decisione già sorretta da adeguata motivazione.
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