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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 1137 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Decadenza - Intangibilità rapporti esauriti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha respinto l'appello e confermato il rigetto della richiesta di rimborso. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il termine decadenziale decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia. È stato ritenuto prevalente il principio di certezza del diritto, con conseguente intangibilità dei rapporti ormai esauriti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla data della sentenza della Corte di Giustizia che aveva dichiarato l'imposta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché solo da quel momento sarebbe emersa l'illegittimità del prelievo.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    Il termine per esercitare il diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta. Una successiva pronuncia della Corte di Giustizia sull'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione europea non fa normalmente decorrere un nuovo termine né riapre rapporti già esauriti.

  • Principio della certezza del diritto e dell'intangibilità dei rapporti esauriti

    Le situazioni giuridiche definite per decorso dei termini non possono essere rimesse in discussione indefinitamente a seguito di un successivo mutamento interpretativo o di una pronuncia giudiziaria.

  • Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014

    La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui, in materia di rimborso tributario, il termine decadenziale decorre dal versamento e non dalla successiva sentenza che accerti l'incompatibilità dell'imposta con il diritto comunitario.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo, occorre verificare anzitutto il termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile e calcolarlo, di regola, dalla data del versamento.
  • Una successiva sentenza della Corte di Giustizia o di un altro giudice che dichiari illegittimo o incompatibile il tributo non comporta automaticamente la riapertura dei termini già scaduti.
  • Il principio di certezza del diritto tutela i rapporti tributari ormai esauriti: una richiesta presentata oltre il termine può essere respinta anche se, successivamente, il tributo è stato ritenuto contrario al diritto europeo.
  • È essenziale conservare la documentazione dei versamenti e presentare tempestivamente l'istanza di rimborso, senza attendere eventuali pronunce future sull'illegittimità del prelievo.

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