Cassazione Penale, Ordinanza n. 03933/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. Dalla motivazione emerge che la condotta contestata consisteva nel proferire espressioni minacciose nei confronti di un pubblico ufficiale, ritenute idonee a coartarne la libertà di ufficio nell'assicurare il rispetto di una sanzione disciplinare che prevedeva l'esclusione dell'imputato dalle attività in comune. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e contestava anche il diniego della sanzione sostitutiva, deducendo l'erroneità della valutazione dei precedenti penali ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero riproduttivi di doglianze già vagliate dalla Corte d'appello e comunque manifestamente infondati, poiché la motivazione di merito era logica, coerente ed esaustiva sia sulla sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 336 c.p., sia sulla valutazione negativa dei plurimi precedenti dell'imputato ai fini dell'esclusione della sanzione sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La minaccia rivolta al pubblico ufficiale, quando idonea a coartarne la libertà d'ufficio, integra il reato contestato; la valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
- Ai fini dell'art. 336 c.p., sono sufficienti espressioni minacciose idonee a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, anche se dirette a influenzare l'esercizio di un potere funzionale specifico.
- La motivazione del giudice di merito sulla sussistenza del reato non è censurabile in cassazione se risulta esaustiva, logica e coerente.
- Il diniego di una sanzione sostitutiva fondato sui precedenti penali dell'imputato è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice abbia espresso una prognosi negativa non manifestamente illogica.
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