Cassazione Penale, Sentenza n. 25348/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna (anni 3 di reclusione e euro 7.000 di multa) confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). I motivi principali: 1) vizio relativo alla condizione di procedibilita' per il reato presupposto (contestata applicazione dell'art. 85 del d.l. 162/2022 e dedotta mancata necessità degli avvisi quando la persona offesa era gia' a conoscenza del fatto anteriore al 30/12/2022); 2) censura sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'autoriciclaggio, sostenendo che le operazioni erano pienamente tracciabili (conti correnti intestati al ricorrente, conto deposito titoli) e quindi non idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa; 3) contestazione della qualificazione come "speculativa" delle operazioni e della valutazione del rischio di perdita riferita al conto titoli; 4) dedotta errata esclusione delle circostanze attenuanti (art. 648-ter.1 comma 3 e art. 62-bis c.p.) per incensuratezza e profili di minor gravità.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Motivi: il primo motivo (procedibilita'/art. 85 d.l. 162/2022) e' stato ritenuto generico e dedotto in carenza di interesse concreto al gravame (mancata indicazione del vantaggio pratico derivante dalla sostituzione della declaratoria di estinzione per prescrizione con una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela). I motivi sulla sussistenza dell'autoriciclaggio (secondo e terzo motivo) sono stati considerati aspecifici e manifestamente infondati: la Corte ha confermato che le condotte (deposito in banca, investimento in titoli, trasferimento tra conti e riutilizzo per compravendite immobiliari) erano idonee ex ante a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, anche se le operazioni risultavano tracciabili e sono state poi ricostruite dagli inquirenti. Il quarto motivo e' in parte inammissibile (per inferenza di questioni non dedotte in appello e quindi non proponibili in cassazione) e in parte aspecifico quanto al diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma primo e comma terzo
Il reato di autoriciclaggio comprende anche l'impiego, trasferimento o sostituzione di proventi illeciti in attivita' economiche, finanziarie o speculative idonee ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza. Non e' richiesto che l'operazione renda materialmente impossibile la ricostruzione successiva; e' sufficiente la sua idoneita' concreta a ostacolare gli accertamenti. La circostanza attenuante del comma terzo non e' deducibile in cassazione se non proposta e discusssa in appello.
Regola la decorrenza del termine per proporre querela per le persone offese gia' a conoscenza del fatto prima dell'entrata in vigore del decreto. Il ricorso che si limita a contestare l'applicazione dell'art. 85 senza indicare l'interesse concreto alla rimozione del provvedimento impugnato e' generico e inammissibile.
Richiamato nel ricorso in relazione al reato presupposto (appropriazione indebita/contestazioni correlate). Non prevale nel giudizio di legittimita' quando il ricorrente non dimostra interesse concreto alla diversa qualificazione processuale.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ammissibilita' dell'impugnazione richiede l'esistenza di un interesse diretto e concreto a rimuovere il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla procedibilita'.
Sanzioni processuali: la declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna alle spese del procedimento e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Norma richiamata dalla difesa in tema di circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non fondata la censura in cassazione, anche perche' la valorizzazione delle circostanze di merito compete al giudice di merito e la mancata concessione non e' automaticamente censurabile se adeguatamente motivata.
Richiamata a titolo di principio per escludere ipotesi estreme: la punibilita' richiede che non sussista il caso in cui la condotta non produca alcun elemento di dissimulazione; tuttavia la giurisprudenza afferma che l'idoneita' ex ante e' il parametro rilevante.
Massime di principio
- L'uso di conti bancari o il deposito di denaro in un conto titoli, pur essendo tracciabile, puo' integrare il reato di autoriciclaggio se, al momento dell'operazione, l'azione e' concretamente idonea a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa; la successiva ricostruzione non elimina la punibilita'.
- Per valutare l'autoriciclaggio va applicato il criterio dell'idoneita' ex ante: non e' necessario che l'operazione renda impossibile la ricostruzione, ma che potesse ragionevolmente ostacolarla.
- La qualita' 'speculativa' di un'operazione non richiede una definizione tecnica rigida: investimenti finalizzati a ottenere profitto e a trasformare la veste giuridico-economica dei proventi illeciti possono rientrare nella nozione di attivita' speculative ai fini dell'art. 648-ter.1.
- Chi impugna decisioni estintive per prescrizione deve dimostrare interesse concreto e vantaggio pratico a ottenere una diversa pronuncia (es. proscioglimento per carenza di querela); l'assenza di tale interesse rende il motivo generico e inammissibile.
- Questioni non dedotte in appello (es.: specifiche doglianze sulla determinazione della pena o su attenuanti non trattate in appello) sono inammissibili in cassazione per limiti dell'effetto devolutivo.
- La tracciabilita' formale delle operazioni e l'identita' soggettiva tra autore del reato presupposto e titolare dei conti non escludono automaticamente la sussistenza dell'autoriciclaggio se le operazioni sono idonee a reinserire i proventi nel circuito economico in modo dissimulatorio.
- Nella determinazione delle attenuanti generiche il giudice di merito non e' tenuto a considerare tutte le circostanze favorevoli; e' sufficiente che motivi il prevalere degli elementi ritenuti decisivi.
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