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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22612/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2002 e 2004 nei confronti di un professionista, sulla base di indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32, nn. 2 e 7, del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. 633/1972. L'Ufficio aveva contestato maggiori redditi imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA rispetto a quanto dichiarato, poi ridotti in via stragiudiziale per effetto di osservazioni del contribuente. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente e un appello dell'Ufficio respinto, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione della CTR, indicando di applicare il principio sopravvenuto della Corte costituzionale n. 228/2014, che limita la presunzione ai soli versamenti non giustificati e non anche ai prelevamenti, e di non attribuire effetti preclusivi al giudizio definito dalla società partecipata dal contribuente. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello dell'Agenzia, valorizzando anche elementi relativi alla società partecipata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità per violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata conformazione al giudizio rescindente; violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972; nullità per violazione dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 394 c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio si era discostato dai principi vincolanti fissati nella precedente ordinanza di cassazione con rinvio, violando l'art. 384 c.p.c. e la disciplina delle presunzioni bancarie di cui all'art. 32 del d.P.R. 600/1973, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. In particolare, la CTR avrebbe dovuto attenersi al principio secondo cui, per il professionista, la presunzione opera solo sui versamenti non giustificati e non sui prelevamenti, e non avrebbe dovuto attribuire effetti preclusivi alla definizione della controversia relativa alla società partecipata, salva la sola esigenza di evitare doppie imposizioni sul reddito da capitale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa uniformandosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    La presunzione di maggiori ricavi/redditi derivanti da movimenti bancari, per il professionista, opera solo con riferimento ai versamenti non giustificati e non anche ai prelevamenti, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 228/2014 e richiamato nel giudizio di rinvio.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base delle indagini bancarie e degli accertamenti ai fini IVA.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sindacarne la correttezza né discostarsene nella nuova decisione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata nel terzo motivo in relazione ai limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario.

  • art. 394 c.p.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo in relazione ai poteri del giudice nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per violazione di norme processuali nei primi e terzo motivo.

  • art. 380, comma 1-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e non può riesaminare in modo difforme questioni già decise in sede rescindente.
  • Quando la Cassazione ha indicato specificamente il perimetro del nuovo esame, il giudice di rinvio viola l'art. 384 c.p.c. se fonda la decisione su argomentazioni incompatibili con quel perimetro.
  • In materia di indagini bancarie svolte nei confronti di un professionista, la presunzione legale di maggiori ricavi non può essere estesa ai prelevamenti non giustificati, ma riguarda solo i versamenti non giustificati.
  • L'autonomia dell'accertamento nei confronti del soggetto persona fisica rispetto a quello nei confronti della società partecipata impedisce che la definizione del giudizio relativo alla società produca effetti preclusivi o di giudicato nel giudizio sul reddito personale, ferma l'esigenza di evitare duplicazioni impositive sul medesimo reddito da capitale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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