Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché non risultava l'accettazione della rinuncia, la Corte ha regolato le spese del giudizio di legittimità, compensandole integralmente in considerazione della desistenza delle parti ricorrenti, intervenuta in adesione alla proposta del relatore.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano proposto domanda giudiziale nei confronti dell'azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal contratto collettivo e dai contratti integrativi applicabili al personale sanitario inquadrato nei livelli D o DS. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori, aveva rigettato la domanda ritenendo non provati i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento, cioè l'anzianità richiesta e l'esito favorevole delle apposite selezioni, nonché l'effettivo svolgimento di attività di coordinamento. I lavoratori avevano quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma dopo la comunicazione della proposta del relatore hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La controparte aveva resistito con controricorso e aveva depositato memoria.
Norme richiamate
ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale
ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
la rinuncia notificata alla controparte comporta l'estinzione del giudizio di cassazione
in difetto di accettazione della rinuncia, la Corte deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'intimato, il giudice deve comunque provvedere sulle spese processuali.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla desistenza del ricorrente intervenuta in adesione alla proposta del relatore.
Come è indicizzato
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