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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché non risultava l'accettazione della rinuncia, la Corte ha regolato le spese del giudizio di legittimità, compensandole integralmente in considerazione della desistenza delle parti ricorrenti, intervenuta in adesione alla proposta del relatore.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano proposto domanda giudiziale nei confronti dell'azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal contratto collettivo e dai contratti integrativi applicabili al personale sanitario inquadrato nei livelli D o DS. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori, aveva rigettato la domanda ritenendo non provati i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento, cioè l'anzianità richiesta e l'esito favorevole delle apposite selezioni, nonché l'effettivo svolgimento di attività di coordinamento. I lavoratori avevano quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma dopo la comunicazione della proposta del relatore hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La controparte aveva resistito con controricorso e aveva depositato memoria.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

    la rinuncia notificata alla controparte comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    in difetto di accettazione della rinuncia, la Corte deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'intimato, il giudice deve comunque provvedere sulle spese processuali.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla desistenza del ricorrente intervenuta in adesione alla proposta del relatore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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