Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28699/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e disponendo la declaratoria "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del G.I.P. era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa a uno degli imputati e di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa all'altro, in relazione a reati in materia di stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio. La Corte rilevava però che tali censure non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli motivi ammissibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; le censure su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non vi rientrano

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma liquidata a carico di ciascun ricorrente a seguito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investono il merito del trattamento sanzionatorio o il mancato riconoscimento di attenuanti non riconducibili alle categorie tipizzate.
  • La sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere censurata in cassazione, quanto all'oggetto del ricorso, soltanto per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è fondato su motivi non consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile anche in relazione al coefficiente di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.