Cassazione Penale, Ordinanza n. 28699/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e disponendo la declaratoria "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.I.P. era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa a uno degli imputati e di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa all'altro, in relazione a reati in materia di stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio. La Corte rilevava però che tali censure non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
indica i soli motivi ammissibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; le censure su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non vi rientrano
richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità
Cassa delle ammende
destinataria della somma liquidata a carico di ciascun ricorrente a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investono il merito del trattamento sanzionatorio o il mancato riconoscimento di attenuanti non riconducibili alle categorie tipizzate.
- La sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere censurata in cassazione, quanto all'oggetto del ricorso, soltanto per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è fondato su motivi non consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile anche in relazione al coefficiente di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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