Sentenza del 20/12/2021 n. 40693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata e del pagamento effettuato dalla società. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.6, comma 13, del D.L. n.119/2018. Non è stata pronunciata decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificava alla MDL Trade srl un avviso di rettifica della dichiarazione IVA relativa al 2002 per operazioni ritenute inesistenti. La società impugnava l'avviso: la CTP di Bari e successivamente la CTR della Puglia le davano ragione. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione; nel frattempo la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 (convertito da L. n.136/2019) e effettuava il pagamento dovuto, con comunicazione dell'Agenzia attestante la regolarità e il pagamento.
Norme richiamate
L'art.6 disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie: se l'istante presenta domanda regolare e provvede al pagamento previsto, il giudizio si estingue; il comma 13 dispone che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. n.136 del 2019 (conversione del D.L. n.119/2018)
Ha convertito e confermato le disposizioni del D.L. n.119/2018 relative alla definizione agevolata; in sede esecutiva la conversione mantiene gli effetti di estinzione del processo ovvero della lite in caso di pagamento regolare.
Massime di principio
- La presentazione e l'accoglimento di una istanza di definizione agevolata, con il pagamento delle somme dovute, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- L'estinzione per definizione agevolata non comporta vittoria o soccombenza sul merito: le questioni sostanziali restano non decise e non costituiscono precedente di merito.
- È essenziale che l'istanza e il pagamento siano regolari e certificati dall'Amministrazione finanziaria; la mancata regolarità impedisce l'estinzione.
- Secondo il comma 13 dell'art.6 DL 119/2018 le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui chi ha anticipato le spese potrebbe non essere ristorato in caso di estinzione per definizione agevolata.
- In casi simili le parti dovrebbero verificare tempestivamente la regolarità formale dell'istanza di definizione e ottenere attestazione del pagamento per poter chiedere l'estinzione del giudizio; inoltre è opportuno chiarire in sede stragiudiziale le ricadute su eventuali rimborsi o crediti IVA.
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