Cassazione Penale, Ordinanza n. 26787/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente, assumendo che la motivazione sarebbe stata manifestamente illogica, contraddittoria e fondata su travisamento della prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era aspecifica perché non si confrontava con la decisione impugnata, la quale aveva esaminato in modo analitico gli allegati e la documentazione tecnica relativi alle condizioni mentali dell'imputato, escludendo con motivazione approfondita che tali condizioni fossero causa o sintomo della malattia. La doglianza è stata letta come richiesta di una diversa rivalutazione del merito. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche tale motivo è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo e privo di confronto con la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la recidiva reiterata, escludendo la presenza di elementi positivamente valutabili per entrambi i ricorrenti. La Corte ha quindi ribadito che la determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non illogica.
Norme richiamate
omettendo le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
richiamo alla tutela dell'anonimato e dei dati personali nel provvedimento diffuso
la graduazione della pena ... rientra nella discrezionalità del giudice di merito
la pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze sono determinati dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo tradursi in nuova valutazione del merito
Massime di principio
- La doglianza in cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione deve essere indicato in modo puntuale; una censura generica, cumulativa o internamente contraddittoria non è idonea a superare il controllo di ammissibilità.
- Il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente deve essere censurato confrontandosi con l'apprezzamento tecnico e documentale compiuto dai giudici di merito; non è consentita una lettura alternativa delle risultanze probatorie in sede di legittimità.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il giudice di merito, nel dosare la pena, non è tenuto a un'esposizione analitica di tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti per la decisione.
Come è indicizzato
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