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Ordinanza

Ordinanza n. 3217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 108 del 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202103852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 108 del 2021, relativa a una controversia sul contributo di costruzione riferito a beni immobili oggetto di trasferimenti del ramo d’azienda

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato aveva ordinato il deposito della documentazione concernente tutti i trasferimenti del ramo d’azienda e gli ulteriori atti traslativi relativi agli immobili cui si riferisce il contributo di costruzione, intervenuti almeno dopo l’adozione del provvedimento impugnato. La società non ha ottemperato all’ordine istruttorio entro il termine di sessanta giorni, limitandosi a dichiarare che la pendenza di una procedura concordataria le avrebbe impedito di produrre i documenti, e riservandosi di depositarli dopo la definizione della procedura. Anche successivamente alla definizione della procedura, tuttavia, la documentazione non è stata depositata. Il Comune ha inoltre chiesto la chiamata in causa della società attualmente indicata come proprietaria del compendio immobiliare, che avrebbe acquistato il bene nel 2023, in funzione dell’eventuale opponibilità degli effetti della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il giudizio e ha riservato ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese. Ha rilevato che il precedente ordine istruttorio non era stato revocato, che la società non vi aveva ottemperato e che le esigenze istruttorie permanevano. Ha quindi assegnato all’appellante un ulteriore termine di trenta giorni per depositare la documentazione già richiesta. Ha inoltre ritenuto opportuno, ai sensi degli artt. 28 e 51 c.p.a., disporre l’intervento in giudizio della società indicata dal Comune come attuale proprietaria del compendio immobiliare, ordinando al Comune di chiamarla in causa mediante notificazione del ricorso di primo grado, della sentenza impugnata, dell’atto di appello e dell’ordinanza. È stata riservata al Presidente della Sezione la fissazione della successiva udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.a.

    Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento

    La disposizione consente al giudice di ordinare l’intervento del terzo quando ciò sia opportuno per lo svolgimento del processo e, nel caso concreto, per l’eventuale opponibilità degli effetti della sentenza.

  • art. 51 c.p.a.

    Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione

    La disposizione è stata applicata per ordinare al Comune la chiamata in causa del terzo, indicando gli atti da notificare e il termine di trenta giorni.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare l’intervento di un terzo quando la partecipazione di quest’ultimo sia opportuna ai fini dell’eventuale opponibilità degli effetti della sentenza, anche in relazione alla titolarità sopravvenuta del bene o del rapporto controverso.
  • Quando è disposto l’intervento del terzo ai sensi dell’art. 28 c.p.a., il giudice deve individuare la parte tenuta alla chiamata, gli atti da notificare e il termine per la notificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p.a.
  • L’inosservanza di un ordine istruttorio non determina automaticamente la definizione del giudizio, ma può indurre il giudice, ove persistano le esigenze istruttorie, ad assegnare un ulteriore termine per l’adempimento, riservando ogni valutazione sulle conseguenze dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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