Cassazione Civile, Ordinanza n. 24722/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ne ha rilevato la conformità all'art. 390 c.p.c. e, constatato il visto senza riserve della controparte costituita, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato il loro gravame. Nel corso del giudizio di legittimità, però, hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte costituita; la società resistente ha apposto il visto alla rinuncia senza riserve. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. e la mancanza di riserva sulle spese da parte della controparte, con conseguente definizione del giudizio in estinzione senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione è valida se conforme ai requisiti formali richiesti; in presenza di rinuncia rituale il processo si estingue.
è richiamato con riferimento all'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, quale cessionario del credito.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se notificata alla controparte e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo.
- Se la parte costituita appone il visto alla rinuncia senza riserve, non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché ciò esprime la volontà di non chiedere la condanna della controparte alle spese.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c., entro i limiti propri della successione nel diritto litigioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
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