Ordinanza n. 1211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché l’appellante non aveva allegato un danno effettivamente grave e irreparabile. In assenza di tale presupposto, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dei profili di merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 1074/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo non risultano esposti i motivi di merito dell’appello né l’atto specificamente contestato nell’ambito della procedura di gara. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’appellante non aveva neppure allegato un danno con i caratteri della gravità e dell’irreparabilità.
Norme richiamate
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sull’assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza in appello richiede l’allegazione di un danno grave e irreparabile; la mera proposizione dell’appello non è sufficiente.
- Quando manca il periculum in mora, il giudice cautelare può prescindere dall’esame dei profili di merito della domanda cautelare e dell’appello.
- L’onere di allegare specificamente un pregiudizio grave e irreparabile grava sulla parte che propone l’istanza cautelare.
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