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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17995/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge, calcolato in relazione alla notifica del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa alcuna ragione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Treviso per bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fall., il quale aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna. La Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva censure di merito sulla condanna, ma era rivolto contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello; tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di sette giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, decorrente dall'ultima notificazione dell'ordinanza. Il ricorso è stato perciò ritenuto tardivo e inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    È richiamato quale norma la cui violazione aveva determinato la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Stabilisce il termine di impugnazione dei provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, pari a sette giorni dalla notificazione o dall'avviso di deposito; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    È menzionato con riferimento alla notificazione dell'ordinanza al difensore dell'imputato ai fini del decorso del termine per impugnare.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sent. Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 216 legge fall.

    Norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna in primo grado; il testo non specifica ulteriormente la forma di bancarotta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso in camera di consiglio deve essere proposto nel termine di sette giorni dalla notificazione o dall'avviso di deposito, pena l'inammissibilità per tardività.
  • Quando l'ordinanza è notificata anche al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., il dies a quo per l'impugnazione va individuato tenendo conto dell'ultima notifica rilevante.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue automaticamente salvo che risulti l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La Corte di cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., deve verificare se vi siano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella tardiva proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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