Cassazione Penale, Sentenza n. 48260/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio): dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dello stesso art. 73 (ipotesi di "lieve entità"); censurata una presunta confusione tra la posizione del ricorrente e quella del coimputato per l'attribuzione di tipi diversi di droga; richiamato un orientamento che limiterebbe la possibilità di considerare il numero di dosi ricavabili o quantitativi fino a 150 grammi per il riconoscimento della lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la posizione del ricorrente separatamente da quella del coimputato, spiegando che a John era attribuita la detenzione di 53 grammi di cocaina trovata indosso, divisa in sei involucri, parte dei quali ceduta; è stata valorizzata l'alta percentuale di principio attivo, la possibilità di ricavare circa 232 dosi singole, il rinvenimento di oltre 4.000 euro ritenuti provento di spaccio e la modalità della detenzione (in strada, già confezionata). Tale quadro è stato ritenuto incompatibile con la prevista fattispecie di "lieve entità" del comma 5 dell'art. 73. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che punisce la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato in relazione ai 53 grammi di cocaina trovati indosso al ricorrente
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie autonoma della "lieve entità"; la Corte ha interpretato che il riconoscimento richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza e che nel caso concreto tali elementi escludono la lieve entità
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9
Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio (forme e modalità telematiche previste dal decreto), la Corte ne ha constatato l'applicazione procedurale
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2
Norma citata per indicare la proroga/continuità degli effetti delle disposizioni sulle modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio
Massime di principio
- Per il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 il giudice deve compiere una valutazione complessiva: non conta solo il peso, ma anche la qualità della sostanza, il numero di dosi ricavabili, le modalità di confezionamento, il luogo del rinvenimento, la presenza di somme di denaro e gli elementi indicativi di attività di spaccio
- La semplice indicazione di un quantitativo non superiore a una soglia (es. 150 g) non determina automaticamente la lieve entità: il dato quantitativo va sempre contestualizzato con gli altri elementi probatori
- Non è sufficiente la mera vicinanza fisica o il ritrovamento di sostanze nell'abitazione di un terzo per imputare tali sostanze a un indagato: occorre prova specifica dell'effettivo possesso o responsabilità
- La valutazione motivata del giudice di merito sulla complessiva offensività del fatto è sindacabile in Cassazione nei limiti del controllo di legittimità: è necessario che la motivazione sia adeguata e non manifestamente illogica o contraddittoria
- In fase di impugnazione è importante contestare con precisione le singole deduzioni probatorie e offrire elementi alternativi (es. prova di uso personale, assenza di denaro provento, modalità di confezionamento incoerenti con spaccio) se si vuol ottenere la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità
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