Cassazione Penale, Sentenza n. 38962/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Prato (05/04/2017) censurandone la determinazione del reato "più grave" nel contesto del reato continuato. Sosteneva che il Tribunale aveva individuato come reato più grave il falso documentale (capo C, artt. 477-482 c.p.), mentre la gravità va determinata in astratto con riferimento alla pena edittale massima: la ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.) ha pena massima superiore (6 anni) rispetto al falso (2 anni) e pertanto la pena base doveva essere fissata con riferimento alla ricettazione. In subordine denunciava la sproporzione della pena e carenze motivazionali rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto sulla base della pena edittale (Sezioni Unite n. 25939/2013 e successive). Ha quindi ritenuto che il reato più grave fosse la ricettazione (art. 648, comma 4), con conseguente obbligo per il giudice di determinare la pena base con riferimento a tale reato; dato che l'art. 648, comma 4, non prevede minimo edittale mentre gli artt. 477-482 prevedono il minimo di 4 mesi, la pena non poteva essere inferiore a quattro mesi. Tuttavia, procedendo all'esame della prescrizione (tenuto conto delle sospensioni per anni 2 e mesi 8), la Corte ha accertato che i reati relativi ai capi B) e C) (contraffazione/false documentali) si sono estinti per prescrizione al 4 dicembre 2020 e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza per quei capi. Per il capo A) (ricettazione) la prescrizione non era ancora maturata (scadenza 4 giugno 2023): la Corte ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze la determinazione della pena con riferimento alla ricettazione e ha dichiarato definitivo il giudizio di responsabilità sul capo A).
Norme richiamate
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Ritenuto il reato più grave in astratto per la sua maggiore pena edittale massima (6 anni); inoltre non prevede pena edittale minima, per cui la determinazione della pena base va fatta tenendo conto della regola comparativa con il reato satellite
Ritenuti reati di falsificazione/contraffazione documentale con pena massima inferiore (2 anni) e pena minima edittale pari a 4 mesi; tale minimo condiziona la determinazione della pena base quando il reato principale non prevede minimo
Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta sproporzione e carenza di motivazione nella determinazione della pena; la Corte ha però considerato assorbita questa doglianza dopo aver deciso sul profilo della qualificazione del reato più grave
art. 157 e art. 161, cod. pen.
Applicati per il calcolo della prescrizione; tenuto conto delle sospensioni complessive (anni 2 e mesi 8) la prescrizione dei reati dei capi B) e C) è maturata il 4/12/2020, determinando l'estinzione per prescrizione
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 (conv. e s.m.i.)
Richiamato quale base normativa per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso (procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'articolo citato)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 25939/2013, Ciabotti)
Sezioni Unite n. 25939 del 28/2/2013; richiamate anche sentenze di Sez. 5 n. 854/2022, Sez. 3 n. 18099/2019, Sez. 2 n. 36107/2017, Sez. 4 n. 30557/2016, Sez. 2 n. 49007/2014
Consolidato principio interpretativo secondo cui, nel reato continuato, la violazione più grave si individua in astratto sulla base della pena edittale prevista per ciascuna fattispecie; se il reato satellite ha una previsione minima più alta, la pena concreta non può essere inferiore al minimo del satellite
Massime di principio
- Nel reato continuato la "violenze più grave" va individuata in astratto, confrontando le pene edittali massime previste per le singole fattispecie: prevale la fattispecie con la massima edittale più alta
- Se il reato principale non prevede pena minima edittale mentre il reato satellite sì, la pena concreta non può essere inferiore al minimo previsto per il reato satellite
- La valutazione sulla proporzione della pena (art. 133 c.p.) può essere assorbita se la doglianza principale riguarda la errata individuazione del reato più grave e la relativa quantificazione del trattamento sanzionatorio
- Prima di disporre la riforma della pena è necessario verificare lo stato di prescrizione considerando le sospensioni; reati prescritti possono comportare l'annullamento senza rinvio per estinzione
- Il ricorso del Pubblico Ministero volto alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio può ottenere l'annullamento limitato alla determinazione della pena e/o l'annullamento senza rinvio per reati prescritti, con possibile rinvio ad altra sezione per la sola valutazione della pena
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