Cassazione Penale, Ordinanza n. 03540/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva un'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice avesse ingiustamente escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che non erano indicati errori manifesti, ma solo censure valutative non deducibili in cassazione contro una sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto, mentre nel caso concreto la doglianza riguardava una contestazione valutativa non evidente dal testo della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza oggetto di impugnazione era una sentenza di patteggiamento.
erronea qualificazione del fatto
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso per erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia manifesto; non sono deducibili mere censure valutative o errori in diritto non evidenti dal provvedimento impugnato.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata nella sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La difesa lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, ma la Corte non entra nel merito perché il vizio dedotto non è ammissibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.
L'inammissibilità del ricorso viene dichiarata senza formalità di rito, in trattazione camerale non partecipata, con ordinanza.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutata la colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento.
- Non è deducibile, nel limite dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., una critica che si risolva in una diversa lettura valutativa dei fatti o della qualificazione giuridica non resa evidente dalla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito, mediante ordinanza.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, quando emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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