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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08291/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha depositato segnalazione per ottenere la correzione materiale dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3658 del 7 febbraio 2023. La correzione riguardava, da un lato, l'intestazione del provvedimento, dove era stato erroneamente indicato tra i difensori anche un avvocato che, secondo quanto segnalato in memoria, era stato cancellato dall'albo professionale; dall'altro lato, il dispositivo, che avrebbe omesso di liquidare le spese in favore del solo difensore rimasto, il quale aveva dichiarato di essere antistatario. La richiesta è stata qualificata dalla Corte non come autonomo ricorso, ma come sollecitazione all'esercizio del potere di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente: nell'intestazione deve leggersi, in luogo dei difensori indicati, il solo avvocato effettivamente munito di difesa; nel dispositivo, dopo le parole relative alle spese del giudizio di legittimità, devono essere inserite le parole che attribuiscono la liquidazione in favore dell'Avv. Gaetano Montefusco, antistatario. La Corte ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento e non ha regolato le spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La richiesta di correzione non integra un autonomo ricorso, ma attiva il potere della Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali presenti nel proprio provvedimento.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche quando la parte presenti una mera segnalazione finalizzata a sollecitare l'esercizio del potere officioso della Corte.
  • È emendabile come errore materiale l'omessa o inesatta riproduzione nel provvedimento di dati già risultanti dagli atti del giudizio, come l'effettiva composizione del difensore o la qualità di antistatario ai fini della liquidazione delle spese.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, quando la rettifica non introduce una nuova statuizione ma si limita a conformare il testo del provvedimento al suo effettivo contenuto desumibile dagli atti, la correzione può essere disposta senza rinvio e senza nuova regolazione delle spese, ove il giudice lo ritenga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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