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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24783/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione che disponeva la consegna all'autorità giudiziaria francese di Hamdi per l'esecuzione di una pena di due anni. Deduceva: (1) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 e profili di incostituzionalità e di contrasto con norme UE e costituzionali, perché la norma esclude automaticamente i cittadini di Paesi terzi dall'istituto del rifiuto facoltativo in caso di radicamento quinquennale; (2) errata applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b) (presenza di procedimento penale per lo stesso fatto), violazione dell'art. 704 c.p.p. e censura per il rigetto della richiesta di rinvio per integrazione probatoria atta a dimostrare la coincidenza dei fatti (rischio di litispendenza/bis in idem).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il secondo motivo come infondato: il mandato d'arresto era esecutivo (fondato su sentenza definitiva), perciò l'ipotesi del comma 1 lett. b) (procedimento in corso) non era applicabile e il rinvio per integrazione probatoria non poteva paralizzare la consegna. Il primo motivo è stato invece accolto nei limiti indicati: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello di Napoli avesse interpretato erratamente l'art. 18-bis, comma 2, ritenendo sufficiente la mera documentazione di residenza senza accertare l""effettività"" del radicamento. Inoltre la questione di esclusione dei cittadini di Stati terzi dalla tutela prevista dal comma 2 è oggetto di esame da parte della Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; pertanto, alla luce della rilevanza e del dubbio costituzionale/interpretativo, non può essere disposta immediatamente la consegna di cittadini di Paesi terzi che dichiarino di essere legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché accerti l'effettività del radicamento e adotti i provvedimenti necessari.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis (comma 1 e comma 2)

    Comma 1 lett. b) applicabile solo se il mandato è stato emesso per l'esercizio di azioni giudiziarie (procedimento pendente), quindi non opera quando il mandato è esecutivo (sentenza definitiva). Comma 2 riconduce il rifiuto facoltativo al radicamento "legittimo ed effettivo" nel territorio italiano per almeno cinque anni, ma la sua esclusione dei cittadini di Paesi terzi è oggetto di scrutinio costituzionale e di rinvio alla Corte di Giustizia; inoltre la Corte richiede un accertamento dell""effettività"" del radicamento con idonei indici prima di escludere la consegna.

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica art. 22 legge n. 69/2005)

    Ha modificato la disciplina limitando il ricorso per cassazione alle sole fattispecie di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p., riducendo il sindacato della Corte di Cassazione sui motivi di merito e motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 704

    Invocato dal ricorrente per eccepire la litispendenza internazionale; la Corte ha ritenuto che la documentazione non fosse stata tempestivamente prodotta e che, inoltre, la circostanza non fosse decisiva dato il carattere esecutivo del mandato.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a), b), c)

    Norma che delimita i motivi ammessi in cassazione avverso le sentenze sulla consegna: la Corte di Cassazione è chiamata a sindacare solo i vizi di legittimità espressamente previsti, non la motivazione nel merito.

  • decisione quadro/ direttiva relativa al mandato d'arresto europeo (2002/584/GAI), art. 4 punto 6

    La Corte ha richiamato l'interpretazione CJEU secondo cui il motivo di non esecuzione facoltativa mira a favorire il reinserimento sociale e pertanto può essere applicato solo a persone che abbiano dimostrato un reale grado di inserimento nello Stato di esecuzione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 27, 31, 32, 34, 38, 117

    Richiamati dal ricorrente per censure di incostituzionalità e parzialmente presi in considerazione dalla Corte: i profili costituzionali sono rilevanti rispetto alla tutela dei diritti fondamentali e al principio di uguaglianza, ma la rilevanza della questione dipende dall'accertamento fattuale del radicamento effettivo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 34

    Richiamata nell'ambito delle censure di contrasto con il diritto dell'Unione; la questione di compatibilità normativa con il diritto UE è oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

  • Ordinanza della Corte costituzionale n. 217 del 2021 (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)

    La Corte costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'esclusione dei cittadini di Stati terzi e ha sottoposto punti interpretativi alla Corte di Giustizia, circostanza che ha influenzato la decisione della Cassazione di non consentire la consegna in presenza di un possibile radicamento effettivo non accertato.

  • Giurisprudenza CJEU (causa C-123/08 Wolzenburg e causa C-350/21 citata)

    CJEU ha chiarito che la disciplina del rifiuto facoltativo per radicamento mira a favorire il reinserimento sociale e può essere riservata a persone che dimostrino un sicuro grado di inserimento; la sentenza C-350/21 è richiamata in relazione al principio di non discriminazione e all'accesso a prestazioni ma non risolve direttamente la questione dell""esclusione"" dei cittadini terzi.

Massime di principio

  • Se il mandato d'arresto europeo è esecutivo (fondato su sentenza definitiva), non trova applicazione il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis comma 1 lett. b) (procedimento penale in corso).
  • Il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis comma 2 opera solo se è accertato un radicamento "legittimo ed effettivo" nel territorio italiano: non basta la mera prova formale di residenza (carta d'identità o permesso), occorre valutare indici concreti (presenza legale, continuità temporale e stabilità della presenza, legami familiari e lavorativi, pagamento di contributi/tasse, distanza temporale dal reato, ecc.).
  • Quando sussistono questioni di compatibilità con diritto costituzionale o dell'Unione (es. esclusione dei cittadini di Paesi terzi dall'art. 18-bis comma 2), le corti devono valutare la rilevanza della questione dopo un corretto accertamento fattuale; se il radicamento effettivo non è provato la questione non è rilevante nel giudizio.
  • In materia di mandato d'arresto europeo la Corte di Cassazione è limitata dal d.lgs. n. 10/2021 e dall'art. 606 c.p.p.: il sindacato in Cassazione è per lo più di legittimità e non può sostituirsi alla valutazione di merito o a nuovi accertamenti di fatto; pertanto le prove atte a dimostrare il radicamento devono essere tempestivamente prodotte in sede di merito (Corte di appello).
  • Se una norma nazionale è sottoposta a verifiche costituzionali e a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il giudice di esecuzione deve adottare cautela prima di disporre la consegna di cittadini terzi che dichiarino di rientrare nella tutela prevista dalla norma, fino a che non vi sia chiarezza interpretativa/ costituzionale.
  • Per contestare la consegna sulla base di una presunta litispendenza o identità materiale del fatto occorre produrre tempestivamente documentazione probatoria; la mancata tempestiva produzione può rendere infondate le eccezioni sollevate in sede di legittimità.

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