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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18451/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività e comunque manifestamente infondato l istanza di ricusazione proposta il 16/10/2023 nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale di Vibo Valentia. Il ricorrente deduce che la causa di ricusazione (grave inimicizia e anticipazione di giudizio) si sarebbe concretizzata con la direzione dell udienza del 2/09/2023, quando la presidente aveva limitato i minuti residui per la discussione del difensore, ma che il dies a quo per il termine di cui all art. 38 comma 2 cod. proc. pen. si sarebbe perfezionato solo con la conoscenza dell esposto inviato al CSM e con il rifiuto del collegio di astenersi (udienza del 16/10/2023); quindi la ricusazione depositata il 16/10 non sarebbe tardiva. Il ricorso deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la condotta ritenuta pregiudizievole era divenuta conoscibile dall imputato già all udienza del 2/09/2023, essendo la limitazione dei tempi di discussione un atto pubblico e percepibile in udienza, per cui la dichiarazione di ricusazione del 16/10/2023 è tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall art. 38 cod. proc. pen. Il rifiuto del collegio di astenersi e l esposto al CSM non hanno carattere sanante o novativo ai fini del dies a quo. Inoltre la contrazione dei tempi di discussione, se illegittima, è rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non costituisce automaticamente ricusazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen., comma 2

    Il termine per proporre la ricusazione decorre dal momento in cui la causa di incompatibilità diviene conoscibile oggettivamente in udienza mediante l uso dell ordinaria diligenza; se la condotta contestata è pubblica e percepibile in udienza, il dies a quo non può essere postergato.

  • art. 37 cod. proc. pen., comma 1

    Prevede la ricusazione del giudice che abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti imputati; la Corte ricorda che tale ipotesi esiste ma richiede tempestività e valutazione rispetto agli atti pubblici d udienza.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c ed e

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione dedotti (inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i profili di censura infondati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sui consequenziali oneri per le spese processuali e sui provvedimenti sanzionatori; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 283 del 2000

    Richiamata come modifica interpretativa dell art. 37; conferma l ambito della ricusazione per manifestazione di convincimento del giudice ma non incide sul principio della tempestività e della conoscibilità oggettiva degli atti d udienza.

Massime di principio

  • La ricusazione deve essere proposta tempestivamente: il termine decorre dal momento in cui la causa di incompatibilità diventa oggettivamente conoscibile in udienza con l uso dell ordinaria diligenza.
  • Atti percepibili in udienza, come la restrizione dei tempi di discussione disposta dal presidente, costituiscono conoscenza pubblica della presunta condotta pregiudizievole e fanno decorrere il termine per la ricusazione.
  • La presentazione successiva di un esposto al CSM o il rifiuto del collegio di astenersi non rinnovano o posticipano il dies a quo e non sanano la tardività della ricusazione.
  • La contrazione dei tempi di discussione, se illegittima, è di regola rimediabile con i normali mezzi di impugnazione (es. impugnazione della sentenza) e non sempre giustifica la ricusazione per inimicizia o pregiudizio.
  • Per evitare inammissibilità, chi ritiene di subire comportamenti giudicanti deve rilevarli e proporre la ricusazione immediatamente in udienza o comunque entro il termine perentorio previsto dalla legge, documentando gli atti pubblici rilevanti.
  • La mancata tempestiva iniziativa processuale può esporre il ricorrente a responsabilità per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se la tardività appare prevedibile e volutamente procrastinata.

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