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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.3.2026 e contestuale cancellazione dalla white list provinciale adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 24.3.2026 e relativa nota di trasmissione; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare: - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di prevenzione collaborativa, adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 2.7.2025; - di tutti gli atti istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo e, nello specifico, dei rapporti informativi: della Direzione Investigativa Antimafia – Sez. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 4.6.2025 e n. -OMISSIS- del 18.8.2025; del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 10.3.2026, della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 13.3.2026; del Comando Provinciale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 17.3.2026; nonché dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze; - del provvedimento -OMISSIS- del 2.4.2026 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ex art. 32, co. 10, d.l. 90/14 della PFC; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 25.3.2026.

Giustizia amministrativa202600673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Interdittiva antimafia del 24 marzo 2026, contestuale cancellazione dalla white list provinciale, atti istruttori e provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'interdittiva antimafia e la cancellazione dalla white list, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di prevenzione collaborativa, i rapporti informativi delle forze di polizia e i verbali del Gruppo Interforze, oltre al provvedimento prefettizio di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa. Dal testo emerge che la ricorrente prospettava un periculum in mora connesso anche all'esigenza di perfezionare un'operazione negoziale diretta all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'impresa. Il giudice ha tuttavia ritenuto che l'interdittiva fosse fondata su numerosi e puntuali elementi probatori, valorizzando il rapporto parentale dell'amministratore con soggetti riconducibili a un gruppo mafioso e le ulteriori circostanze accertate in sede giudiziaria e risultanti dagli stessi atti e scritti difensivi dell'impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento interdittivo fosse sorretto da numerosi e puntuali elementi probatori, tali da rendere il rapporto parentale dell'amministratore fortemente sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, anche alla luce dei caratteri pervasivi e intrusivi del gruppo mafioso nell'economia legale e delle ulteriori circostanze accertate in sede giudiziaria. Ha inoltre escluso che l'operazione societaria prospettata potesse rafforzare il periculum in mora: l'operazione era stata avviata da tempo e avrebbe potuto essere perfezionata prima dell'adozione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la richiesta di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.

  • art. 32, comma 10, d.l. 90/2014

    Costituisce la base normativa del provvedimento prefettizio di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, impugnato unitamente all'interdittiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un'interdittiva antimafia non può essere accordata quando il provvedimento risulta fondato su numerosi e puntuali elementi probatori, valutati complessivamente, idonei a qualificare anche un rapporto parentale dell'amministratore come fortemente sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa.
  • Nella valutazione cautelare del pericolo di infiltrazione mafiosa possono assumere rilievo non soltanto i rapporti familiari, ma anche le ulteriori circostanze accertate in sede giudiziaria e risultanti dagli atti e dalle deduzioni della stessa impresa interessata.
  • L'esigenza di perfezionare un'operazione societaria avviata da tempo non dimostra, di per sé, un periculum in mora cautelarmente rilevante, soprattutto quando l'operazione avrebbe potuto essere conclusa prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneWhite list e iscrizioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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