Cassazione Penale, Ordinanza n. 05725/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per asserita errata valutazione degli elementi probatori e per l'omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di dichiarazioni della persona offesa ritenute inattendibili. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, nonché la pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, ed era comunque generico e privo di confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; ha inoltre osservato che le doglianze sulle dichiarazioni della persona offesa e sull'invocato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. erano incompatibili con i principi consolidati richiamati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la determinazione della pena, inclusa la valutazione di circostanze e continuazione, è apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta, evenienze non ravvisate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma invocata dalla difesa per ottenere una declaratoria di proscioglimento immediato; la Corte ne esclude la ricorrenza in base al tenore delle censure e al quadro decisorio di merito.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di motivazione, se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità se il giudice di merito le ritiene attendibili con motivazione congrua e logicamente coerente; la loro mera contestazione, in termini generici, non è sufficiente a scardinare la decisione.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. presuppone l'emersione immediata e non controvertibile di una causa di non punibilità o di innocenza evidente; non può essere fondata su censure che richiedano approfondite rivalutazioni del merito.
- La determinazione della pena, inclusa la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrio o carenza di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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