Cassazione Civile, Sentenza n. 4923/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la sopraelevazione realizzata dai membri della famiglia Marano davanti al proprio fabbricato a Cosenza, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno per presunta violazione delle distanze e dell'altezza, nonché la non legittimità dell'opera rispetto alla normativa sulle distanze tra costruzioni e al d.m. n. 1444/1968.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse esaminato correttamente l'applicabilità dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 (inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze nello strumento urbanistico quando il regolamento comunale non preveda distanze o ne preveda di inferiori) e non avesse valutato adeguatamente il carattere di "nuova costruzione" della sopraelevazione (che implica il rispetto dei limiti di distanza e altezza). Per questi motivi il giudizio di merito dovrà essere rifatto, anche con valutazione della documentazione tecnica e delle conseguenze sulle distanze e sugli eventuali rimedi.
Norme richiamate
Norma richiamata nella domanda iniziale come titolo di legittimazione per la domanda cautelare; riguarda l'azione in materia di proprietà e rapporti tra vicini.
Richiamato come base per la richiesta di provvedimento cautelare (sospensione lavori); norma procedurale sul procedimento cautelare sommario.
Richiamato nella motivazione della sentenza impugnata; Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che ne contestava l'uso formale senza interesse concreto all'impugnazione.
Norme processuali richiamate nel primo motivo; contestazione formale alla motivazione della Corte d'Appello in relazione alla produzione e valutazione di atti e prove.
Richiamato nella sentenza di merito: la Corte sottolinea che la riduzione in pristino è prevista solo quando vi sia violazione delle norme del codice civile e di quelle regolamentari da esse richiamate; per altre violazioni è previsto invece il risarcimento del danno.
Norma del codice civile sulle distanze tra costruzioni; la sua applicazione è stata valutata in rapporto al d.m. n.1444/1968 e allo strumento urbanistico comunale.
art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968
Principale norma d'ordine pubblico urbanistica richiamata: la Cassazione afferma che le prescrizioni sulle distanze previste da tale articolo si inseriscono automaticamente nello strumento urbanistico comunale quando il regolamento comunale non preveda distanze ovvero ne preveda di inferiori, e trovano immediata applicazione anche nei rapporti tra privati; stabilisce limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra fabbricati, applicabili anche alle sopraelevazioni considerate "nuove costruzioni".
art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968
Riferito dall'orientamento giurisprudenziale: individua le zone territoriali omogenee; lo strumento urbanistico che le individua deve osservare le prescrizioni dell'art. 9 per ciascuna zona.
Richiamato tra le norme invocate in relazione alla richiesta di risarcimento del danno (responsabilità extracontrattuale).
Norma citata negli atti (probabilmente in tema di onere della prova o termini), richiamo nella doglianza circa la valutazione delle prove; la Cassazione non ha affrontato singolarmente quel profilo essendo assorbiti i motivi principali.
Richiamata in relazione alle regole sulla liquidazione del danno e sulla prova del danno, nell'ambito della doglianza sul rigetto della domanda risarcitoria.
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-quinquies) e legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 17)
Richiami normativi storici che giustificano la portata del d.m. n. 1444/1968 (delega e organi normativi), citati a supporto della prevalenza delle prescrizioni del d.m. rispetto a regolamenti locali difformi.
Massime di principio
- Se il regolamento urbanistico comunale non prevede distanze tra fabbricati per una o più zone territoriali omogenee, o prevede distanze inferiori a quelle dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, le prescrizioni dell'art. 9 si inseriscono automaticamente nello strumento urbanistico e sono immediatamente applicabili anche nei rapporti tra privati.
- La sopraelevazione va, di regola, considerata "nuova costruzione" ai fini delle distanze, dell'altezza e della densità: quindi deve rispettare i limiti inderogabili previsti dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, salvo che in concreto l'intervento non provochi aumento di volumetria o superfici rilevanti (valutazione che spetta al giudice di merito).
- La distinzione dei rimedi: la reintegrazione in pristino (riduzione in pristino) è rimessa ai casi previsti dall'art. 872 c.c. e dalle norme regolamentari espressamente richiamate; per altre violazioni urbanistiche la tutela principale può essere il risarcimento del danno, a meno che non ricorrano le condizioni per la reintegrazione.
- Nelle cause civili in materia edilizia il giudice di merito deve necessariamente valutare compiutamente la questione urbanistica e tecnica (CTU e consulenze di parte), tenendo conto che la Corte suprema applica il principio iura novit curia in relazione alla corretta qualificazione giuridica delle opere (es. sopraelevazione = nuova costruzione).
- Per ottenere il risarcimento del danno è necessario fornire elementi fattuali e di prova concreti e quantificabili; deduzioni generiche o non documentate sono inidonee a fondare il diritto al risarcimento.
- Eventuali accertamenti penali (anche se definiti con prescrizione o amnistia) possono essere rilevanti come elementi di fatto, ma il giudizio civile resta autonomo e deve essere motivato rispetto a tali elementi.
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