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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4923/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la sopraelevazione realizzata dai membri della famiglia Marano davanti al proprio fabbricato a Cosenza, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno per presunta violazione delle distanze e dell'altezza, nonché la non legittimità dell'opera rispetto alla normativa sulle distanze tra costruzioni e al d.m. n. 1444/1968.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse esaminato correttamente l'applicabilità dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 (inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze nello strumento urbanistico quando il regolamento comunale non preveda distanze o ne preveda di inferiori) e non avesse valutato adeguatamente il carattere di "nuova costruzione" della sopraelevazione (che implica il rispetto dei limiti di distanza e altezza). Per questi motivi il giudizio di merito dovrà essere rifatto, anche con valutazione della documentazione tecnica e delle conseguenze sulle distanze e sugli eventuali rimedi.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    Norma richiamata nella domanda iniziale come titolo di legittimazione per la domanda cautelare; riguarda l'azione in materia di proprietà e rapporti tra vicini.

  • art. 688 c.p.c.

    Richiamato come base per la richiesta di provvedimento cautelare (sospensione lavori); norma procedurale sul procedimento cautelare sommario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione della sentenza impugnata; Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che ne contestava l'uso formale senza interesse concreto all'impugnazione.

  • artt. 61, 62, 194, 201 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nel primo motivo; contestazione formale alla motivazione della Corte d'Appello in relazione alla produzione e valutazione di atti e prove.

  • art. 872, comma 2, c.c.

    Richiamato nella sentenza di merito: la Corte sottolinea che la riduzione in pristino è prevista solo quando vi sia violazione delle norme del codice civile e di quelle regolamentari da esse richiamate; per altre violazioni è previsto invece il risarcimento del danno.

  • art. 873 c.c.

    Norma del codice civile sulle distanze tra costruzioni; la sua applicazione è stata valutata in rapporto al d.m. n.1444/1968 e allo strumento urbanistico comunale.

  • art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968

    Principale norma d'ordine pubblico urbanistica richiamata: la Cassazione afferma che le prescrizioni sulle distanze previste da tale articolo si inseriscono automaticamente nello strumento urbanistico comunale quando il regolamento comunale non preveda distanze ovvero ne preveda di inferiori, e trovano immediata applicazione anche nei rapporti tra privati; stabilisce limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra fabbricati, applicabili anche alle sopraelevazioni considerate "nuove costruzioni".

  • art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968

    Riferito dall'orientamento giurisprudenziale: individua le zone territoriali omogenee; lo strumento urbanistico che le individua deve osservare le prescrizioni dell'art. 9 per ciascuna zona.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in relazione alla richiesta di risarcimento del danno (responsabilità extracontrattuale).

  • art. 2016 c.c.

    Norma citata negli atti (probabilmente in tema di onere della prova o termini), richiamo nella doglianza circa la valutazione delle prove; la Cassazione non ha affrontato singolarmente quel profilo essendo assorbiti i motivi principali.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamata in relazione alle regole sulla liquidazione del danno e sulla prova del danno, nell'ambito della doglianza sul rigetto della domanda risarcitoria.

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 41-quinquies) e legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 17)

    Richiami normativi storici che giustificano la portata del d.m. n. 1444/1968 (delega e organi normativi), citati a supporto della prevalenza delle prescrizioni del d.m. rispetto a regolamenti locali difformi.

Massime di principio

  • Se il regolamento urbanistico comunale non prevede distanze tra fabbricati per una o più zone territoriali omogenee, o prevede distanze inferiori a quelle dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, le prescrizioni dell'art. 9 si inseriscono automaticamente nello strumento urbanistico e sono immediatamente applicabili anche nei rapporti tra privati.
  • La sopraelevazione va, di regola, considerata "nuova costruzione" ai fini delle distanze, dell'altezza e della densità: quindi deve rispettare i limiti inderogabili previsti dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, salvo che in concreto l'intervento non provochi aumento di volumetria o superfici rilevanti (valutazione che spetta al giudice di merito).
  • La distinzione dei rimedi: la reintegrazione in pristino (riduzione in pristino) è rimessa ai casi previsti dall'art. 872 c.c. e dalle norme regolamentari espressamente richiamate; per altre violazioni urbanistiche la tutela principale può essere il risarcimento del danno, a meno che non ricorrano le condizioni per la reintegrazione.
  • Nelle cause civili in materia edilizia il giudice di merito deve necessariamente valutare compiutamente la questione urbanistica e tecnica (CTU e consulenze di parte), tenendo conto che la Corte suprema applica il principio iura novit curia in relazione alla corretta qualificazione giuridica delle opere (es. sopraelevazione = nuova costruzione).
  • Per ottenere il risarcimento del danno è necessario fornire elementi fattuali e di prova concreti e quantificabili; deduzioni generiche o non documentate sono inidonee a fondare il diritto al risarcimento.
  • Eventuali accertamenti penali (anche se definiti con prescrizione o amnistia) possono essere rilevanti come elementi di fatto, ma il giudizio civile resta autonomo e deve essere motivato rispetto a tali elementi.

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