Cassazione Civile, Ordinanza n. 15458/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, iscritto alla gestione separata, di ottenere il ricalcolo e la decorrenza della pensione di vecchiaia facendo valere, oltre ai contributi della gestione separata, anche quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). La Corte d'appello aveva riconosciuto la decorrenza del trattamento a una data anteriore alla domanda, ritenendo applicabile la clausola di salvaguardia richiamata in sentenza. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, sostenendo che, quando l'assicurato esercita l'opzione per il computo dei contributi AGO nella gestione separata, la pensione non può decorrere prima della presentazione della domanda, perché solo da quel momento si forma il montante contributivo utile alla liquidazione del trattamento unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in caso di esercizio della facoltà di computare nella gestione separata anche i contributi versati nell'AGO, la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico della gestione separata coincide con la data di presentazione della domanda di opzione/computo, e non con il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Poiché la sentenza impugnata si era discostata da tale principio, è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche i contributi accreditati nell'AGO ai fini della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione, ma la decorrenza del trattamento coincide con la domanda con cui tale facoltà viene esercitata.
art. 1, comma 7, l. n. 335/1995
Richiamato come base normativa della gestione separata e del diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione stessa.
art. 1, comma 20, l. n. 335/1995
Richiamato in relazione alla disciplina della gestione separata e del trattamento pensionistico.
art. 1, comma 3, l. n. 243/2004
Richiamato dalla Corte d'appello come clausola di salvaguardia applicata al caso.
art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
Richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore base per la salvaguardia della posizione pensionistica.
art. 6 l. n. 155/1981
Richiamato dalla Cassazione insieme all'art. 3 del d.m. n. 282/1996 per affermare che la decorrenza del trattamento pensionistico coincide con la presentazione della domanda di opzione/computo.
Massime di principio
- Quando l'assicurato della gestione separata esercita la facoltà di computare anche contributi versati in altra gestione, la decorrenza della pensione va individuata nella data della domanda con cui tale facoltà è esercitata, poiché solo da quel momento il montante contributivo utile alla liquidazione può dirsi formato.
- La pensione unificata a carico della gestione separata non può decorrere in via anticipata rispetto alla domanda di computo, perché l'inclusione dei contributi di altra gestione costituisce un presupposto costitutivo del diritto al trattamento nella sua concreta misura e decorrenza.
- In presenza di disciplina speciale sulla decorrenza della pensione, il giudice di merito non può anticipare il dies a quo al mero maturare dell'età pensionabile quando la liquidazione dipenda da una scelta opzionale dell'assicurato e dal successivo accorpamento contributivo.
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