Cassazione Penale, Sentenza n. 13087/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello di Torino che gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni e ha disposto la confisca di un camper. Il motivo principale del ricorso è la violazione di legge e la motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza della continuità della pericolosità sociale anche nel cosiddetto periodo silente ottobre 2012-2023. Vinotti sostiene che il lungo iato temporale senza delitti lucro-genetici, l'attività lavorativa svolta nel periodo e le risorse della ex convivente smentiscono l'abitualità delinquenziale richiesta dalla giurisprudenza. Inoltre rileva che i recenti procedimenti (furti 2023, ricettazione 2024) si sono chiusi con patteggiamenti e pene sostituite da lavori di pubblica utilità, senza applicazione della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello ritenuta apparente quanto all'attualità e all'abitualità della pericolosità sociale di Vinotti, perché la decisione si è basata prevalentemente su fatti risalenti e non ha adeguatamente valutato il lungo periodo di inattività delinquenziale e gli elementi economici addotti dalla difesa. La Cassazione ha quindi annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio, con diverso collegio, affinché rivaluti la questione alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. b)
La norma individua le categorie di delitto rilevanti per l'applicazione di misure basate sul giudizio di pericolosità generica; la giurisprudenza richiede che i delitti siano stati commessi abitualmente, abbiano generato profitti apprezzabili e costituiscano una fonte di reddito significativa per il proposto
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Predisposizioni sul procedimento e sui presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali; richiede motivazione concreta e collegamento tra fatti e statuizione preventiva
Richieste di impugnazione per motivi di diritto relativi a decreti in materia di misure di prevenzione; il vizio di motivazione può determinare l'annullamento
Corte costituzionale
Ha precisato i criteri hermeneutici per l'individuazione delle categorie di delitto rilevanti ai fini delle misure di prevenzione: la sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita può concorrere alla valutazione di pericolosità solo se nel periodo esaminato risultano fatti delittuosi produttivi di profitto illecito economicamente apprezzabile
Cassazione, Sez. U
n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018 (Gattuso)
Soffre incompatibilità la rimessione dello stesso collegio che ha adottato l'atto impugnato; in caso di rinvio per nuovo giudizio il collegio deve essere composto diversamente
Regola la composizione dei collegi e le ipotesi di incompatibilità; applicata per giustificare la nomina di diverso collegio al rinvio
Massime di principio
- Per applicare una misura di prevenzione fondata sulla pericolosità generica (art. 1, lett. b d.lgs. 159/2011) il giudice deve verificare e motivare la sussistenza del requisito triplice: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, produzione di profitti illeciti apprezzabili e incidenza rilevante di tali delitti sul reddito del proposto
- Un lungo periodo 'silente' senza reati lucro-genetici è un elemento rilevante che può interrompere la presunzione di abitualità; qualora esista un iato significativo il giudice deve motivare specificamente perché ritiene comunque sussistente l'abitualità
- La sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita può concorrere a una valutazione negativa solo se collegata a fatti delittuosi produttivi di profitto nel periodo considerato; il semplice dato anomalo del reddito non è di per sé sufficiente
- Condanne recenti definite con patteggiamento e pene sostituite (pene detentive inferiori a due anni convertite) e l'esclusione della recidiva da parte dei giudici di merito sono elementi che, pur non vincolando il giudice delle misure di prevenzione, devono essere tenuti in considerazione e adeguatamente valutati nella motivazione
- Se la decisione di merito valorizza fatti risalenti per sostenere l'abitualità, occorre dimostrare il nesso di continuità e la persistenza di caratteristiche (organizzazione, profitto, modularità) anche nel periodo più vicino alla decisione; l'assenza di tale motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il rinvio alla Corte d'appello deve avvenire ad un collegio diverso da quello che ha deciso in precedenza
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