Cassazione Penale, Ordinanza n. 11488/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse la volontà di offendere l'onore e il prestigio della pubblica amministrazione. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito aveva già adeguatamente valorizzato gli epiteti rivolti dall'imputato all'operante, espressioni inequivocabilmente dirette a screditarne la dignità.
Norme richiamate
La condanna di merito riguardava il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo può desumersi dalle espressioni offensive rivolte all'operante, quando siano inequivocabilmente dirette a screditarne la dignità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo con cui si contesti l'elemento soggettivo del reato quando la sentenza di merito abbia già motivato in modo congruo sulle espressioni concretamente pronunciate dall'imputato e sulla loro inequivoca valenza offensiva.
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, la volontà di offendere l'onore e il prestigio del soggetto operante può essere desunta dal contenuto oggettivo delle epiteti e dal loro evidente significato svalutativo della dignità dell'ufficiale pubblico.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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