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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22840/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che non vi era luogo a statuizioni sul raddoppio del contributo unificato, poiché non è stata pronunciata declaratoria di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 1989 in cui decedettero i genitori di tre fratelli. In precedenti giudizi era stato riconosciuto loro il risarcimento dei danni, poi oggetto di ulteriori questioni esecutive. In sede esecutiva si sono sviluppati due procedimenti riuniti davanti al Tribunale di Milano: uno relativo a un'opposizione all'esecuzione e l'altro a un'opposizione agli atti esecutivi contro un'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione il 14 febbraio 2018, ritenuta dagli opponenti illegittima nella determinazione delle somme spettanti. I fratelli hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2020. Dalla pronuncia emerge però che, nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo che definiva integralmente il contenzioso e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    riparto presunto di colpa del 50%

    Richiamato solo come base del precedente risarcitorio nei giudizi di merito; la Corte di cassazione non ne ha fatto applicazione decisoria nell'ordinanza definita dall'accordo.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano una richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo che definisce integralmente la lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese del processo se ne ricorrono i presupposti o se richiesto congiuntamente dalle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non trova applicazione quando il giudizio non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicato

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