Cassazione Penale, Sentenza n. 34053/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'incidente di esecuzione con cui Manzo chiedeva la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello del 27/05/2020 in relazione all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (sentenza 16/12/2021) sul capo N). Due prospetti: (1) l'annullamento con rinvio avrebbe riguardato la rideterminazione della pena complessiva e quindi la pena non poteva essere eseguita prima della definizione del giudizio di merito in rinvio; (2) errore nel computo della pena da eseguire per mancata detrazione del presofferto, in particolare del periodo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari
La decisione
Primo motivo: rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la pena già determinata in relazione ai capi divenuti irrevocabili fosse sufficientemente certa e completa e dunque eseguibile, previa detrazione dell'aumento per continuazione relativo al capo N annullato. Secondo motivo: accolto. La Corte ha constatato che la Corte di appello non ha svolto le necessarie verifiche documentali in ordine al computo della pena e alla detrazione del presofferto (arresti domiciliari), avendo indebitamente addebitato oneri probatori alla parte e rinviato la decisione al pubblico ministero; perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena da eseguire e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul solo punto del computo
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla continuazione e all'acquisto di autorità di cosa giudicata per i capi divenuti irrevocabili: se la parte definitiva della sentenza individua in modo certo e completo il reato piu' grave e la pena (compresa la quantificazione degli aumenti per continuazione non interessati dall'annullamento), quella parte puo' essere posta in esecuzione anche se altro capo è stato annullato con rinvio, purché la rideterminazione in sede di rinvio non possa modificarne la certezza
Norma relativa al computo della pena da eseguire e all'incidente di esecuzione: il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare il corretto computo della pena, compresa la detrazione del presofferto, anche attraverso l'esame degli atti; non può sottrarsi al controllo demandando irragionevolmente l'onere istruttorio alla parte o al pubblico ministero
Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'affermazione secondo cui la pena relativa ai capi divenuti irrevocabili può essere eseguita solo se la pena è stata individuata con certezza e completezza, ossia non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio
Sentenza della Corte di cassazione del 16/12/2021
Ha disposto l'annullamento con rinvio limitato al capo N; la Corte di cassazione ha perciò lasciato aperta la possibilità che la parte di pena connessa a quel capo venga eliminata in caso di accoglimento dell'appello nel giudizio di rinvio, ma non ha impedito l'esecuzione delle parti della pena già individuate in modo certo
Massime di principio
- Se una sentenza è annullata parzialmente con rinvio solo per alcuni capi, la pena relativa ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione soltanto se presenta carattere di certezza e completezza: deve essere individuabile in modo definitivo e non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio
- Quando l'annullamento riguarda aumenti per continuazione riferiti a uno specifico capo, tali aumenti vanno sottratti dalla pena da eseguire se relativi al capo annullato; la restante parte della pena può essere eseguita se è determinata con precisione
- In un incidente di esecuzione il giudice è obbligato a compiere le verifiche documentali necessarie per il corretto computo della pena (inclusa la detrazione del presofferto). Non può addebitare alla parte l'onere di produrre prove che sono in possesso dell'ufficio esecutivo né rimandare la decisione al pubblico ministero per sottrarsi al controllo giurisdizionale
- Le doglianze che interpretano restrittivamente la portata di una statuizione della Corte di cassazione (estendendo la sua portata oltre i limiti indicati nel dispositivo) sono in genere infondate: si deve attenere all'effettivo contenuto e ai limiti indicati nella decisione di legittimità
- Se il giudice dell'esecuzione omette di verificare il presofferto o commette errori di calcolo nella determinazione della pena, il rimedio è l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente al computo e il rinvio al giudice di appello per nuovo esame
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