Cassazione Penale, Ordinanza n. 32700/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Savona che aveva applicato la pena concordata ex artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato di detenzione di cocaina. I ricorrenti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse pronunciato sentenza di proscioglimento nonostante la pretesa emersione di una causa di non punibilità. Uno dei ricorrenti, inoltre, contestava anche il capo relativo alla confisca del denaro. Successivamente, uno dei tre ha rinunciato al ricorso. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia per quel ricorso e, per gli altri due, ha ritenuto che le doglianze dedotte non rientrassero tra i motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento.
La decisione
Per il ricorrente che ha rinunciato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Per gli altri due ricorrenti, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono proponibili nel limitato perimetro dei motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente solo doglianze relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne è conseguita la condanna di tutti i ricorrenti alle spese processuali e, per assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: euro 500 per il ricorrente rinunciante ed euro 3.000 ciascuno per gli altri due.
Norme richiamate
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quale titolo decisorio impugnato.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; non consente censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se non ricondotte ai motivi espressamente previsti.
norma invocata dai ricorrenti per sostenere la necessità di un proscioglimento d'ufficio; la Corte esclude che la sua violazione sia deducibile nel caso di specie con il ricorso contro il patteggiamento.
la rinuncia formale al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
norma incriminatrice del fatto contestato: detenzione di cocaina in quantità rilevante a bordo di una barca da pesca.
nel testo è richiamato anche in relazione alla sentenza Sez. F. n. 28742/2020 quale precedente sul perimetro dei motivi ammissibili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono tassativamente limitati a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi ammissibile una censura generica sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. se non rientra in tali categorie.
- La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta una causa non colpevole dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, non possono essere riproposte questioni di merito sulla ricorrenza di cause di proscioglimento se non nei limiti strettamente consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
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