Cassazione Civile, Ordinanza n. 25747/2025 del 21/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, richiamando il disposto dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., in presenza dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso una sentenza della Corte d’appello di Roma. La controversia originaria riguardava una domanda in materia di responsabilità dei magistrati ai sensi della L. n. 117/1988, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Prima della camera di consiglio sul ricorso per revocazione, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia ex art. 390 c.p.c.; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di cassazione
richiamato quale norma che disciplina la rinuncia al ricorso, poi depositata dalla parte ricorrente
art. 391, quarto comma, c.p.c.
richiamato per escludere la possibilità di provvedere sulle spese di lite dopo l’accettazione della rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata prima della decisione, se accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo.
- L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle spese, quando la disciplina applicabile esclude un potere decisorio sul punto.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è un rimedio esperibile avverso le ordinanze della Corte di cassazione, ma il processo può comunque estinguersi per rinuncia sopravvenuta del ricorrente.
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