Ordinanza n. 891/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto n. 862 del 6 maggio 2026 adottato dalla Provincia di Varese e avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale - Carlsberg Italia S.p.A. con installazione IIPC in Induno Olona - via Olona n. 103. Diffida e aggiornamento”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello predetto, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusa la relazione finale redatta da ARPA - Dipartimento di Varese, datata 31 marzo 2026 e trasmessa alla Provincia di Varese con nota del 3.04.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Provincia di Varese recante diffida e aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, limitatamente alle prescrizioni nn. 5, 9 e 12
Esito
Favorevole al resistente (autorità competente AIA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento provinciale che ha imposto prescrizioni relative alla sostituzione dei pressostati, alla predisposizione di una procedura per la gestione degli scarichi e allo svolgimento di campagne olfattometriche. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che la controversia riguarda le prescrizioni nn. 5, 9 e 12 dell'aggiornamento dell'AIA e la relazione finale di ARPA Lombardia posta a fondamento dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che i costi connessi all'adempimento delle prescrizioni non impediscano la prosecuzione dell'attività produttiva e determinino prevalentemente pregiudizi economici e organizzativi, suscettibili di eventuale ristoro per equivalente e quindi non irreparabili. Quanto alla prescrizione n. 5, il pregiudizio derivante dal termine di novanta giorni è stato ritenuto attenuato dalla possibilità, indicata dalla Provincia, di chiedere una proroga adeguatamente motivata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; la misura è stata negata per l'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, non integra di regola un pregiudizio irreparabile il danno consistente in costi economici e organizzativi derivanti dall'adempimento di prescrizioni amministrative, quando l'attività produttiva possa comunque proseguire e il pregiudizio sia suscettibile di ristoro per equivalente.
- La possibilità di ottenere una proroga, subordinata a un'adeguata motivazione, può attenuare il periculum in mora derivante dall'imposizione di un termine ravvicinato per l'adempimento di una prescrizione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →