Cassazione Civile, Ordinanza n. 17307/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un'autovettura di lusso, acquistata dalla concedente presso un soggetto che ne rivendicava la disponibilità. Dopo la consegna del bene e l'avvio del leasing, il veicolo veniva sequestrato su iniziativa di un terzo che ne assumeva la proprietà. Il giudizio di merito si è sviluppato in più fasi: in primo grado è stata accertata la proprietà del terzo rivendicante ed è stata esclusa la risoluzione del leasing per fatto dell'utilizzatore; in appello, invece, la concedente ha ottenuto la condanna dell'utilizzatore e della garante al pagamento di somme e alla restituzione di quanto percepito in esecuzione provvisoria; successivamente è stata proposta revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza d'appello, assumendo che essa si fosse fondata sull'erroneo presupposto che il veicolo non fosse stato immatricolato e registrato, mentre dagli atti risultava la preesistente immatricolazione e l'iscrizione al PRA. La Corte d'appello, nel rigettare la revocazione, ha riconosciuto l'errore di fatto ma ha escluso che esso fosse stato decisivo. Con il ricorso per cassazione, gli impugnanti hanno censurato proprio questa conclusione: sostengono che l'errore revocatorio aveva inciso in modo determinante sulla decisione, perché dalla corretta considerazione dell'immatricolazione sarebbe derivato un diverso regime di circolazione del bene e, soprattutto, un diverso riparto dell'onere di verificare la regolarità delle cessioni e della provenienza del veicolo, con conseguente ricaduta dell'onere sulla concedente e non sull'utilizzatore. La resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando che si fosse formato un giudicato preclusivo sull'ordinanza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, ma tale tesi è stata respinta perché quella pronuncia era di mero rito e la sentenza oggetto di revocazione non era ancora coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato il motivo con cui si deduceva la decisività dell'errore di fatto revocatorio, e ha rigettato il ricorso incidentale della società concedente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto deciso e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'errore consistente nella mancata percezione della già avvenuta immatricolazione e iscrizione al PRA del veicolo aveva influito direttamente sulla decisione della precedente sentenza, perché aveva condotto a un'erronea individuazione del regime di circolazione del bene e del soggetto gravato dall'onere probatorio; ha inoltre escluso che l'ordinanza di inammissibilità resa in un precedente giudizio di legittimità avesse efficacia di giudicato sostanziale.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio è rilevante quando consiste nella mancata percezione di documenti o dati fattuali acquisiti al processo e ha efficacia determinante sulla decisione impugnata.
Sono stati richiamati come parametri del ricorso per cassazione, in relazione alla dedotta erroneità della decisione sulla revocazione.
Invocato nella fase di merito come base alternativa per la risoluzione del leasing, ma non decisivo nel giudizio di legittimità in esame.
Invocato in via subordinata nella domanda di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento.
Richiamato nel ragionamento del giudice di merito quale regola riferita all'acquisto a non domino e al regime di circolazione del bene, ma la Cassazione ha rilevato che il presupposto fattuale considerato era errato.
La tesi del giudicato è stata esclusa perché mancava una decisione di merito idonea a fare stato; l'ordinanza di inammissibilità precedente era solo una pronuncia di rito.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando il giudice non percepisce un documento o un dato processuale già acquisito agli atti e tale omissione incide in modo diretto sul contenuto decisorio della sentenza impugnata.
- Ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non basta l'esistenza di un errore percettivo: occorre che esso abbia avuto carattere determinante, cioè che senza di esso la decisione sarebbe potuta essere diversa.
- Quando la decisione impugnata ricava da un presupposto fattuale errato l'individuazione del regime giuridico applicabile e del soggetto onerato della prova, l'errore può assumere valenza decisiva.
- Una pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte di cassazione in sede di ricorso non produce giudicato sostanziale sul diritto controverso, essendo una decisione di mero rito.
- Il giudicato preclusivo richiede una precedente decisione sul merito della controversia; la mera definizione in rito di un'impugnazione non impedisce la trattazione di successive questioni non coperte da accertamento sostanziale.
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