Cassazione Civile, Ordinanza n. 25029/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale di Salerno, dopo che il creditore aveva iniziato un'esecuzione immobiliare in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e della successiva sentenza di rigetto dell'opposizione. Sopravvenuta una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato il titolo esecutivo, il giudice dell'opposizione aveva però sospeso il giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell'esito del ricorso per cassazione proposto dal creditore avverso quella sentenza. La debitrice ha quindi proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la sospensione sarebbe stata disposta senza la necessaria valutazione della plausibile controvertibilità della decisione di appello e delle critiche mosse con il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento. Ha affermato che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante, mediante confronto tra la sentenza invocata e le censure proposte. Poiché nel caso concreto l'ordinanza di sospensione era fondata solo su ragioni di opportunità e non conteneva tale valutazione, il provvedimento è stato cassato e il giudizio di opposizione all'esecuzione è stato dichiarato da proseguire davanti al Tribunale di Salerno.
Norme richiamate
Consente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che nel caso aveva consentito l'avvio dell'esecuzione forzata.
Norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice.
La sospensione del processo è possibile solo nei casi ammessi dalla legge e, quando discrezionale, richiede una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
Rende impugnabile con regolamento ogni sospensione del processo che non rientri nelle ipotesi legali; il giudice non può disporre una sospensione facoltativa fuori dai casi previsti.
art. 3 Cost.
Richiamato per escludere un potere di sospensione facoltativa non previsto dalla legge, in quanto contrastante con l'eguaglianza.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e di divieto di sospensioni ingiustificate.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che il disfavore verso la sospensione processuale è coerente con il principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La sospensione del processo è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non esiste un generale potere discrezionale del giudice di sospendere il giudizio per mera opportunità.
- La sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica che confronti la decisione pregiudicante con le critiche mosse contro di essa e dia conto della sua plausibile controvertibilità.
- In difetto di tale motivazione, la sospensione è illegittima e il relativo provvedimento è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza che ha inciso sul titolo non giustifica automaticamente la sospensione del processo, occorrendo una verifica concreta sulla tenuta della decisione pregiudicante.
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