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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31382/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, comma 1, n. 2 c.p. contestata con riferimento al delitto di falso di cui al capo 2. Dal testo emerge che la vicenda concreta riguardava una truffa ai danni di una persona offesa che aveva versato una somma per l'acquisto di un bene mai ricevuto; il ricorrente era stato ritenuto coautore della frode perché intestatario della carta Postepay su cui era confluito il denaro e perché, dopo la finta vendita, aveva denunciato falsamente lo smarrimento della carta, asseritamente avvenuto mesi prima, per ottenere un duplicato e apparire estraneo alla transazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione della responsabilità e l'applicazione dell'aggravante, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si limitassero a riproporre questioni già dedotte in appello e già esaminate e disattese, senza una concreta critica alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e non contenevano una specifica e argomentata critica alla decisione della Corte territoriale. Ha inoltre confermato la correttezza della ritenuta responsabilità del ricorrente quale coautore della truffa e della sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al falso finalizzato a eseguire la truffa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Il falso ideologico commesso dal privato è stato considerato come reato-fine della successiva truffa, con applicazione dell'aggravante del nesso teleologico.

  • art. 61, comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante del nesso teleologico è ritenuta sussistente quando il reato di falso è commesso per eseguire una truffa, poiché la finalizzazione della condotta mendace a un ulteriore reato accresce gravità e allarme sociale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono sufficienti censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello: il ricorso deve contenere una critica concreta, specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • L'aggravante del nesso teleologico può configurarsi quando il falso sia posto in essere come mezzo per realizzare una truffa o comunque un ulteriore reato, poiché la strumentalità della falsità al fine criminoso incrementa la gravità complessiva della condotta.
  • La responsabilità per truffa può essere desunta anche dal ruolo funzionale svolto dall'imputato nell'operazione fraudolenta, ad esempio quando risulti intestatario dello strumento di pagamento utilizzato per ricevere il profitto e abbia posto in essere condotte ulteriori dirette a schermare la propria partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa onlineFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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