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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15470/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vari vizi: Santini ha dedotto un unico motivo per vizio di motivazione relativo al diniego delle 'generiche' (circostanze dichiarate generiche/mite); Binda ha censurato la motivazione sul capo B) (importazione di grandi quantità di stupefacente), ha contestato la qualificazione e la motivazione rispetto alla detenzione di 123 g di marijuana (capo C), ha rilevato la mancata considerazione dell'elemento psicologico per l'aggravante dell'ingente quantità e il diniego dell'attenuante dell'art. 114 c.p.; Plado ha dedotto violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (per il capo B), travisamento della prova, diniego dell'attenuante dell'art. 114 c.p. e mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato l'analisi dei giudici di merito secondo cui le indagini (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, riscontri sul tenore di vita e sui rifornimenti in Spagna) comprovavano il coinvolgimento degli imputati nel traffico: Santini e la moglie Binda gestivano lo spaccio (con Santini come importatore), e Plado era organico all'attività (contatti con fornitori, organizzazione della vendita). La Corte ha ritenuto corretti il diniego delle attenuanti generiche per Santini, il rigetto delle doglianze di Binda riguardo ruolo e aggravante dell'ingente quantità, e la negazione dell'attenuante dell'art. 114 per Binda e Plado. Ha altresì ritenuto infondate le censure sulla correlazione tra accusa e sentenza e sul travisamento probatorio relative a Plado. Per l'inammissibilità ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e una somma equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma è richiamata nella qualificazione delle condotte connesse al narcotraffico e per verificare la sussistenza di elementi per la configurazione di fattispecie aggravate/qualificate; la Corte territoriale ha ritenuto che ricorresse l'inquadramento disciplinato dall'art. 73, comma 5, per l'attività continuativa e l'inserimento stabile nel traffico.

  • Codice penale

    L'attenuante per confessione è stata esaminata e motivatamente esclusa: i giudici hanno ritenuto che non sussistesse una confessione piena e spontanea o segni di reale resipiscenza tali da giustificare l'applicazione dell'art. 114.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità dei ricorsi e per la condanna alle spese e agli oneri previsti; la Corte l'ha usata per disporre l'applicazione delle sanzioni processuali connesse all'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende: valutata la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo in base alla consistenza della causa.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando ritiene manifestamente infondati i motivi, specialmente se i giudici di merito hanno motivato compiutamente sulla base di riscontri indiziari (intercettazioni, servizi di osservazione, tenore di vita, riscontri investigativi).
  • Le contestazioni di vizio di motivazione richiedono la dimostrazione che la valutazione probatoria dei giudici sia contraddittoria o illogica; semplici critiche alternative alle conclusioni non sono di per sé sufficienti.
  • L'attenuante dell'art. 114 c.p. (confessione) viene esclusa se la confessione non è piena, spontanea o idonea a dimostrare resipiscenza; confessioni parziali o dichiarazioni tardive o strategiche difficilmente la determinano.
  • Per l'aggravante dell'"ingente quantità" è necessario valutare non solo il peso materiale ma anche la consapevolezza e il ruolo dell'imputato nell'importazione/distribuzione: prove di organizzazione, contatti con fornitori e modalità di importazione supportano l'applicazione dell'aggravante.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza impone che la sentenza descriva il coinvolgimento dell'imputato; tuttavia la sentenza può reggere se, pur non ripetendo pedissequamente l'accusa, risulta chiaro dal complesso motivazionale il ruolo addebitato all'imputato.
  • Il diniego delle 'generiche' (circostanze comuni o attenuanti di carattere personale) è giustificabile quando i fatti sono gravi e non emergono elementi di reale ravvedimento o ulteriori circostanze attenuanti concrete.
  • In materia di impugnazioni, la presentazione di motivi nuovi in sede di cassazione può essere dichiarata inammissibile se non erano stati proposti nei gradi precedenti e non giustificati come nuovi elementi decisivi.

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