Cassazione Penale, Sentenza n. 15470/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vari vizi: Santini ha dedotto un unico motivo per vizio di motivazione relativo al diniego delle 'generiche' (circostanze dichiarate generiche/mite); Binda ha censurato la motivazione sul capo B) (importazione di grandi quantità di stupefacente), ha contestato la qualificazione e la motivazione rispetto alla detenzione di 123 g di marijuana (capo C), ha rilevato la mancata considerazione dell'elemento psicologico per l'aggravante dell'ingente quantità e il diniego dell'attenuante dell'art. 114 c.p.; Plado ha dedotto violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (per il capo B), travisamento della prova, diniego dell'attenuante dell'art. 114 c.p. e mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato l'analisi dei giudici di merito secondo cui le indagini (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, riscontri sul tenore di vita e sui rifornimenti in Spagna) comprovavano il coinvolgimento degli imputati nel traffico: Santini e la moglie Binda gestivano lo spaccio (con Santini come importatore), e Plado era organico all'attività (contatti con fornitori, organizzazione della vendita). La Corte ha ritenuto corretti il diniego delle attenuanti generiche per Santini, il rigetto delle doglianze di Binda riguardo ruolo e aggravante dell'ingente quantità, e la negazione dell'attenuante dell'art. 114 per Binda e Plado. Ha altresì ritenuto infondate le censure sulla correlazione tra accusa e sentenza e sul travisamento probatorio relative a Plado. Per l'inammissibilità ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e una somma equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata nella qualificazione delle condotte connesse al narcotraffico e per verificare la sussistenza di elementi per la configurazione di fattispecie aggravate/qualificate; la Corte territoriale ha ritenuto che ricorresse l'inquadramento disciplinato dall'art. 73, comma 5, per l'attività continuativa e l'inserimento stabile nel traffico.
L'attenuante per confessione è stata esaminata e motivatamente esclusa: i giudici hanno ritenuto che non sussistesse una confessione piena e spontanea o segni di reale resipiscenza tali da giustificare l'applicazione dell'art. 114.
Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità dei ricorsi e per la condanna alle spese e agli oneri previsti; la Corte l'ha usata per disporre l'applicazione delle sanzioni processuali connesse all'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende: valutata la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo in base alla consistenza della causa.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando ritiene manifestamente infondati i motivi, specialmente se i giudici di merito hanno motivato compiutamente sulla base di riscontri indiziari (intercettazioni, servizi di osservazione, tenore di vita, riscontri investigativi).
- Le contestazioni di vizio di motivazione richiedono la dimostrazione che la valutazione probatoria dei giudici sia contraddittoria o illogica; semplici critiche alternative alle conclusioni non sono di per sé sufficienti.
- L'attenuante dell'art. 114 c.p. (confessione) viene esclusa se la confessione non è piena, spontanea o idonea a dimostrare resipiscenza; confessioni parziali o dichiarazioni tardive o strategiche difficilmente la determinano.
- Per l'aggravante dell'"ingente quantità" è necessario valutare non solo il peso materiale ma anche la consapevolezza e il ruolo dell'imputato nell'importazione/distribuzione: prove di organizzazione, contatti con fornitori e modalità di importazione supportano l'applicazione dell'aggravante.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza impone che la sentenza descriva il coinvolgimento dell'imputato; tuttavia la sentenza può reggere se, pur non ripetendo pedissequamente l'accusa, risulta chiaro dal complesso motivazionale il ruolo addebitato all'imputato.
- Il diniego delle 'generiche' (circostanze comuni o attenuanti di carattere personale) è giustificabile quando i fatti sono gravi e non emergono elementi di reale ravvedimento o ulteriori circostanze attenuanti concrete.
- In materia di impugnazioni, la presentazione di motivi nuovi in sede di cassazione può essere dichiarata inammissibile se non erano stati proposti nei gradi precedenti e non giustificati come nuovi elementi decisivi.
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